Mercoledì, 01 Luglio 2026

Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 823 del 04.06.2026, dott. Andrea Pellizzaro, ha ritenuto fondata la decadenza dalla società cessionaria dall’escussione delle fideiussioni omnibus rilasciate dall’amministratore e dalla moglie, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, debitrice principale, per decadenza del creditore dal termine di sei mesi, previsto dall’art. 1957 c.c., per non aver proposto e continuato diligentemente le proprie istanze nei confronti né della società debitrice principale né degli stessi fideiussori.
Il Giudice, dopo aver verificato che le fideiussioni erano conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia, con il noto provvedimento n. 55/2005, ha dichiarato la nullità delle clausole ritenute anticoncorrenziali, in ragione di quanto stabilito dalle SS. UU. n. 41994/21, ed in particolare della clausola n. 6 di deroga al termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.
Alla nullità di tale clausola è conseguita la riviviscenza del termine previsto dalla suddetta norma che, però, non era stato rispettato dalla creditrice.
Non solo, il Giudice ha pure, ad abundantiam, ritenuto che la suddetta clausola di deroga era pure vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera t) del Codice del Consumo, mancando agli atti la prova di una trattativa individuale su detta clausola ed ha quindi ritenuto che la moglie, che aveva firmato la fideiussione in qualità di consumatrice, fosse liberata dalla garanzia fideiussoria anche per tale motivo.
Altra vittoria di Adusbef a tutela dei propri associati.
Bassano del Grappa, 01.07.2026
Avv. Emanuela Marsan
Avv. Emanuela Marsan
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