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DECRETO LIQUIDITA’: QUALI MISURE E CHI PUO’ ACCEDERE AI FINANZIAMENTI GARANTITI DALLO STATO

Mercoledì, 22 Aprile 2020

Il Decreto n. 23 del 08/04/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, è intervenuto con misure urgenti in materia di accesso al credito, susseguendosi al già noto Decreto “Cura Italia”, riscrivendo alcune norme e in alcuni casi sovrapponendosi, così da creare più di un’incertezza soprattutto tra le imprese destinatarie di molte misure previste da questi provvedimenti.

Il presente contributo, pertanto, mira a sintetizzare quali siano i principali strumenti messi in campo dal Governo per immettere liquidità nel sistema ad opera del settore bancario.

Il Decreto prevede delle misure a sostegno di piccole imprese e professionisti la cui attività sia stata danneggiata da Covid 19 e misure invece accessibili a tutte le imprese distinguendo quelle con garanzia Fondo PMI da quelle con garanzia SACE.

Disposizioni speciali per le imprese danneggiate da Covid 19 con autocertificazione da parte del beneficiario.
  • Beneficiari: sono ammesse alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI con copertura del 100% (essendo stata data l’autorizzazione UE) i nuovi finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi.
  • I finanziamenti prevedono le seguenti condizioni:
    • inizio del rimborso del capitale (c.d. pre-ammortamento) non prima di 24 mesi dall’erogazione
    • durata fino a 72 mesi, ovvero 6 anni
    • importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi, come risultano dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda; per i soggetti costituiti dopo il 01/02/2019 da altra idonea documentazione (come autocertificazione)
    • massimo € 25.000,00
  • costi: nel caso di garanzia diretta, verrà applicato un tasso di interesse; nel caso di riassicurazione, un premio complessivo a garanzia. In ogni caso, il costo non deve superare i costi di istruttoria e gestione dell’operazione.
  • Procedura snella: il rilascio della garanzia è automatico e gratuito (non vi è alcuna valutazione del Fondo), quindi la Banca deve erog
  • Per le imprese con ricavi ≤ € 3.200.000 e massimo 499 dipendenti:
    • sono ammesse alla garanzia del Fondo PMI con copertura al 90% (cumulabile con altra copertura del 10% da parte di Confidi o altro fondo di garanzia).
    • Ammontare dei finanziamenti non superiori al 25% dei ricavi 2019 sino ad un massimo di € 800.000,00.

Disposizioni per la generalità delle imprese

A. Finanziamenti con Fondo di Garanzia PMI

  • Beneficiari: sono ammesse alla garanzia le Piccole Medie Imprese con un numero di dipendenti sino a 499, anche coloro i cui crediti sono segnalati in CR come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” (purché non ante 31/01/2020), non per “sofferenze”. Possono altresì accedere imprese che successivamente al 31/01/2020 sono state ammesse al concordato con continuità aziendale o hanno stipulato accordi di ristrutturazione ovvero presentato un piano di risanamento attestato.
  • Ammontare massimo del finanziamento, in alternativa:
    • 25% dei ricavi dell’anno 2009
    • doppio del costo del personale per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile (per le imprese costituite il 01/01/19 si assume la stima dei costi previsti per i primi due anni di attività)
    • fabbisogno per i costi del capitale d’esercizio e per costi di investimenti nei successivi 18 mesi (per le PMI) o nei successivi 12 mesi (per le altre imprese Importo massimo garantito sino a € 5.000.000.
  • Garanzie sino all’autorizzazione UE, se in forma diretta, all’80%, se in riassicurazione (a favore dei primi garanti) ovvero con l’intervento di Confidi/altro fondo di garanzia, al 90%. Con autorizzazione UE si innalzano al 90% quella diretta e al 100% quella con riassicurazione.
  • Per rinegoziazione di finanziamenti: sono applicabili le garanzie di cui sopra, con percentuali inferiori all’80% per la garanzia diretta, al 90% per la riassicurazione.
  • Il nuovo finanziamento però deve prevedere l’erogazione di un credito aggiuntivo almeno del 10% dell’importo del precedente finanziamento rinegoziato.
B. Finanziamenti garantiti da SACE
  • Beneficiari: le imprese di qualsiasi dimensione, inclusi gli autonomi con partita iva, purché alla data del 21/12/19 non siano classificati come “impresa in difficoltà” ovvero alla data del 29/02/2020 non abbiano nei confronti del settore bancario esposizioni “deteriorate”. In ogni caso, per le PMI devono aver esaurito il plafond per ottenere le coperture dal Fondo di garanzia per le PMI.
  • La domanda va presentata entro il 31/12/2020 per finanziamenti di qualsiasi genere, erogati sotto qualsiasi forma (mutuo, apertura di credito, ecc.). Valida per finanziamenti richiesti dopo il 08/04/2020.
  • Durata: 6 anni con possibilità di preammortamento di 24 mesi ove sarà possibile rimborsare solo la quota interessi e non la quota capitale.
  • Ammontare massimo dei finanziamenti (possibili più di uno) in alternativa:
    • 25% dei ricavi dell’anno 2009
    • doppio del costo del personale per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile (per le imprese costituite il 01/01/19 si assume la stima dei costi previsti per i primi due anni di attività).
  • Costo del finanziamento: le commissioni sono limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche prive di garanzia, come documentato e attestato dal legale rappresentante della Banca stessa.
  • Impegni dell’impresa:
    • no approvazione distribuzione dividendi
    • gestione livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
  • Tipo di garanzia: a prima richiesta, irrevocabile.
  • Percentuale di copertura:
    • 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti e un fatturato inferiore ad € 1,5 miliardi;
    • 80% per imprese con più di 5.000 dipendenti e un fatturato compreso tra € 1,5 miliardi e € 5 miliardi.
  • Commissione annuale di garanzia a SACE:
    • 1° anno: PMI + lavoratori autonomi 0,25% - altre imprese 0,50%
    • 2° e 3° anno: PMI + lavoratori autonomi 0,50% - altre imprese 1%
    • 4°, 5° e 6° anno: PMI + lavoratori autonomi 1% - altre imprese 2%
  • Utilizzo del finanziamento: costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi/ attività imprenditoriali in Italia.
  • Procedura: semplificata per PMI (meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a € 1,5 miliardi) e lavoratori autonomi, ordinaria per le altre imprese.

Pare comunque opportuna una riflessione sulle suddette misure, posto che in un periodo di crisi emergenziale come quello che sta attraversando il Paese, ad opinioni di molti esperti del settore, sarebbe stato più opportuno prevedere misure a fondo perduto, anziché aumentare l’indebitamento, quantomeno delle micro e piccole imprese, accedendo a finanziamenti che avranno comunque difficoltà nel tempo a restituire, se il calo del fatturato sarà pesante.

Avv. Emanuela Marsan

Avv. Emanuela Marsan

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