Mercoledì, 26 Maggio 2021

Un’importante ordinanza per gli investitori in Buoni Postali Fruttiferi serie Q/P proviene dal Tribunale di Vicenza. E’ l’ordinanza del 18.05.21 nel procedimento n. 2397.2020, est. Dott. Lamagna.
La questione della liquidazione dei Buoni Postali Fruttiferi serie Q/P da parte della Poste Italiane viene ancora una volta messa in discussione in merito a due rilevanti profili piuttosto controversi.
Poste Italiane, infatti, liquida il valore di tali Buoni secondo quanto previsto dal DM 13.06.1986, che ha istituito i BPF serie Q sostituendo i tassi di liquidazione della precedente serie P, più elevati, e prevedendo la possibilità per l’Ente di utilizzare i BPF cartacei della precedente serie apponendo due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.
Il contrasto sorge perché il timbro apposto sul retro sopra la griglia originale muta i tassi della precedente serie P solo per i primi vent’anni, nulla disponendo per gli anni successivi al 20° e quindi per il periodo relativo agli ultimi dieci anni. E qualora il Buono sia sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del citato DM, secondo la tesi sostenuta dagli investitori, sulla scorta di quanto deciso dalle SS UU, con sentenza n. 13979/2007, la liquidazione degli ultimi anni dovrebbe avvenire secondo quanto previsto nel Buono stesso e non secondo il citato DM, con una notevole differenza in termini di liquidazione.
A favore degli investitori ha deciso anche il Tribunale di Vicenza, dando continuità alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6142 del 03.04.2020, oramai unanime, a cui Poste Italiane però non si adegua!!!
Ma il Giudicante si è spinto oltre ed ha analizzato anche la questione della tassazione dei suddetti buoni, il cui principio vale anche per tutti i buoni serie Q pura e non solo per quelli della serie Q/P. Una decisione che farà parecchio discutere gli interlocutori del settore.
Il Giudice, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto di seguire la scia della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1390/2020.
Il DM 23/06/1997, nell’istituire una nuova serie di Buoni, ha regolato anche il regime di tassazione per i buoni serie Q, stabilendo che “gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. Tuttavia, tale norma di rango inferiore contrasta con la normativa primaria che imporrebbe la tassazione quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore. E’ questo il principio seguito dall’ordinanza, secondo la quale: “la soluzione va indubbiamente ricercata nel principio di gerarchia delle fonti del diritto, in forza del quale prevale quella di grado superiore avente forza maggiore, con disapplicazione quindi del provvedimento sotto ordinato alle disposizioni legislative confliggenti”.
Infatti, i buoni postali non distribuiscono cedole nel corso della loro vita e gli interessi maturati vengono incassati dal sottoscrittore solo quando si presenta all’ufficio postale per riscuotere il montante. Pertanto la ritenuta va applicata solo al termine del rapporto e non ogni anno con diminuzione dell’importo degli interessi dovuti, “secondo un criterio che considera anticipatamente il momento impositivo che, invece, dovrebbe essere successivo”.
Un altro passo in avanti nell’annosa questione della liquidazione dei buoni fruttiferi postali, serie Q/P e serie Q puro, nella speranza che gli investitori ottengano il giusto ammontare dovuto.
Avv. Emanuela Marsan
Avv. Emanuela Marsan
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