Lunedì, 23 Maggio 2022

Epocale decisione della CGUE del 17 maggio 2022 sul giudicato implicito del decreto ingiuntivo non opposto: il consumatore potrà sempre far valere la nullità di una clausola vessatoria, ovvero quella clausola che impone a carico dello stesso un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, anche in fase esecutiva nonostante non abbia opposto il decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
Nelle cause di rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale Italiano, aventi ad oggetto l’interpretazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Corte di Giustizia ha statuito l’importantissimo principio di diritto secondo cui i suddetti articoli, disciplinanti le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale – come quella italiana – la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. Ha, inoltre, precisato l’irrilevanza della circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorasse di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva.
Quale sarà quindi la conseguenza della presenza di clausole vessatorie nulle nei contratti con i consumatori?
La conseguenza logico giuridica di tale statuizione comporta che anche i decreti ingiuntivi passati in giudicato potranno essere opposti e la relativa nullità del titolo potrà essere rilevata d’ufficio dal Giudice dell’esecuzione.
Nel rinvio pregiudiziale del Tribunale Spagnolo, inoltre, la Corte ha pure ritenuto irrilevante anche lo stato in cui si trova il giudizio di esecuzione nel senso che il Giudice è chiamato a pronunciarsi sulla nullità del titolo con cui è stata azionata la procedura esecutiva in qualunque momento.
E nell’ipotesi in cui il bene pignorato sia stato venduto all’asta?
Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno patito.
Incidentalmente, infine, la Corte, in altro procedimento deciso il medesimo giorno, ha appurato che il cd tasso floor, ovvero quel tasso che applicato alla rata di un mutuo non può scendere, è da considerarsi clausola vessatoria per mancanza di trasparenza.
Il consumatore pertanto che sia stato obbligato a pagare una somma di denaro in interessi, scaturenti da un mutuo con tasso floor, cosa potrà fare?
Sarà legittimato alla restituzione di quanto indebitamente pagato in applicazione della clausola.
Trattasi di principi importantissimi che il Giudice italiano è chiamato ad applicare perché di diritto sovranazionale e che comporteranno una maggiore difesa dei consumatori esecutati sulla base di decreti ingiuntivi non opposti, i quali potranno sempre far valere la nullità del titolo anche in fase avanzata dell’esecuzione immobiliare.
Avv. Emanuela Marsan
Avv. Emanuela Marsan
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