Lunedì, 12 Ottobre 2020

Ottenuta un’altra vittoria per un’associata ADUSBEF in materia di contratti derivati IRS.
La vicenda inizia nel 2004, quando la società veniva contattata dal Direttore della filiale della Banca, ove era acceso il conto corrente, per proporle di sottoscrivere un contratto derivato con funzione di copertura contro l’innalzamento dei tassi. A tal fine il funzionario si era recato presso la sede dell’azienda insieme ad un promotore finanziario, cogliendo di sorpresa il legale rappresentante, il quale veniva convinto di sottoscrivere lo swap.
Tale contratto, però, si rivelò ben presto un peso economico per la società a causa del maturare di differenziali negativi a suo sfavore che venivano addebitati in un conto corrente apposito. Il contratto, pertanto, veniva più volte rimodulato con la stipulazione di altri contratti swaps che avrebbero dovuto ridurre le perdite maturate. Invece, alla chiusura dell’ultimo swap, la società si trovò indebitata per oltre 140.000 euro.
La società, pertanto, nel 2009, si rivolgeva all’Adusbef per essere assistita nell’instauranda controversia nei confronti della Banca.
Purtroppo però il Tribunale di Belluno, fedelmente aderendo alle tesi dell’Istituto bancario, nel 2016, rigettava tutte le domande svolte dalla società attrice.
Veniva pertanto impugnata la sentenza di primo grado e la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2620 del 12/10/2020, ne riformava in toto il contenuto, riconoscendo il collegamento negoziale tra tutti i contratti swaps e dichiarando la nullità degli stessi per violazione della normativa sull’offerta fuori sede.
Secondo la Corte d’Appello, la ratio del diritto di ripensamento “è quella di assicurare speciale tutela all’investitore quando l’operazione d’investimento si è perfezionata al di fuori della sede dell’intermediario; in particolar modo, l’esigenza di tutela in funzione di una ponderata riflessione è richiesta per i contratti derivati che sono prodotti complessi in relazione ai quali non è soltanto la decisione di stipularli a dover essere meditata, ma soprattutto i parametri proposti dall’intermediario (i caratteri specifici del derivato in oggetto, ossia la struttura e i relativi parametri, sono generalmente configurati dall’intermediario su misura del singolo cliente in assenza di standardizzazione, per cui sono compatibili con l’impreparazione e l’effetto sorpresa della offerta fuori sede per cui sussiste la medesima esigenza d tutela per valutare e ponderare la convenienza della soluzione proposta e del contenuto dello swap predisposto dalla Banca)”.
Concludeva la Corte che il Tribunale di primo grado risultava “aver confuso il profilo di validità della stipulazione fuori sede senza avvertimento della facoltà di recesso con il profilo informativo, assumendo che l’adempimento dell’obbligo informativo superi e sani la nullità del contratto ai sensi dell’art. 30 commi 6-7 TUF”.
Ben dopo 11 anni, la nostra associata si è liberata del peso di questi prodotti finanziari, altamente ingegnerizzati, proposti dalle Banche ai propri clienti come semplici assicurazioni, ma che in realtà avevano il solo scopo di creare ulteriori guadagni per gli Istituti di Credito.
Avv. Emanuela Marsan
Avv. Emanuela Marsan
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