Martedì, 21 Maggio 2019
A dirlo è una sentenza della Corte di Cassazione (n. 29810 del 12/12/17), la quale
ha cassato con rinvio una decisione della Corte d'Appello di Venezia alla quale si
era rivolto un fideiussore escusso da una banca. Si tratta della cosiddetta
fideiussione omnibus ovvero la garanzia personale utilizzata dal sistema
bancario per “coprire” tutte le obbligazioni che, a partire dall'avvio del rapporto,
faranno carico ad un determinato debitore; l’unico limite è la previsione di un
massimale predeterminato. Tutti gli Istituti di Credito utilizzano quale schema di
fideiussione quello predisposto dalla loro "associazione di categoria" – l'ABI
appunto.
La Banca d'Italia, che all'epoca svolgeva la funzione di Autorità Antitrust nei
confronti del sistema bancario, ravvisando che la prassi di determinare in sede
associativa bancaria il contenuto del contratto di fideiussione integrasse
un'ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza ai sensi della legge 287/ 1990,
con provvedimento del 02/05/2005, aveva imposto l'abolizione di alcune clausole
ritenute particolarmente onerose e lesive della concorrenza (ed in particolare le
seguenti clausole: art. 2 «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme
che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni
garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia
o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; art. 6 «i diritti
derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il
debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i
tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato;
art. 8 «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione
garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso
erogate»;).
La normativa antitrust sanziona con la nullità (articolo n.2) le intese tra imprese
che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera
consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale. Dalla
nullità delle intese deriva la nullità dei contratti che danno attuazione alle intese.
Proprio una recente sentenza del Tribunale di Padova del 29/01/19 (ma negli stessi termini anche molti altri Tribunali) ha stabilito che “è affetto da nullità parziale e limitata alle sole clausole illegittime il contratto di fideiussione bancaria conforme al modello ABI oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia del 2005”. Per tal motivo, il giudicante ha ritenuto di respingere l’azione della Banca per intervenuta decadenza non avendo la stessa proposto l’azione nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.
Sotto il profilo sostanziale, pertanto, il fideiussore, invocando la suddetta nullità,
potrà opporsi ad ingiunzioni di pagamento, ad esecuzioni mobiliari ed immobiliari,
oltre a richiedere il risarcimento del danno da condotta illecita in aggiunta a quello
derivante da illegittima segnalazione in Centrale rischi.
Se avete quindi firmato una fideiussione, i professionisti Adusbef Veneto possono
verificare se la stessa rientra tra quelle conformi allo schema abi e se vi sono i
presupposti per la suddetta dichiarazione di nullità.
Avv. Emanuela Marsan
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