Mercoledì, 14 Marzo 2018
Nonostante il D.L. n. 99/2017, convertito nella Legge n. 131/2017, che disciplina l’ambito della cessione di azienda tra le Banche Venete ed Intesa San Paolo definendone l’oggetto ed escludendo dal medesimo eventuali debiti nei confronti dei propri azionisti ed obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di prodotti finanziari delle stesse Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate - esclusione poi recepita nel contratto di cessione stipulato in data 26/06/2017 tra Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca da una parte ed Intesa San Paolo dall’altra - il Tribunale di Vicenza, con sentenza emessa in data 14/03/18, Estensore Dott. Giglio, ha ritenuto che il decreto Legge, non prevedendo alcuna deroga alla normativa del codice civile che dispone la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, non determini alcuna limitazione di responsabilità nei confronti dei terzi creditori e quindi anche degli azionisti ed obbligazionisti subordinati.
La stessa decisione era stata presa anche dal GUP di Roma nel procedimento penale nei confronti di Veneto Banca e degli ex amministratori all’udienza del 26/01/18, imputati dei reati di aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza, che aveva autorizzato la chiamata di Intesa San Paolo quale responsabile civile.
A sostenere il risparmiatore che si è visto depauperato del proprio patrimonio a seguito dell’azzeramento delle azioni acquistate nel tempo è stato l’Avv. Emanuela Marsan, delegata Adusbef per Bassano del Grappa.
Per il Tribunale, potendo sussistere una responsabilità solidale della cessionaria, ha ritenuto di autorizzare, sulla base delle disposizioni di diritto processuale, la chiamata dell’Istituto di Credito, pur dichiarando l’improcedibilità del giudizio nei confronti di Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, il processo proseguirà nei confronti di Intesa San Paolo.
Secondo il legale “è una importante decisione che apre uno spiraglio in una vicenda che ha visto coinvolti molti risparmiatori che hanno acquistato azioni ed obbligazioni subordinate delle Banche Venete ignari del loro reale valore ed impotenti nei confronti del catastrofico default che ne è seguito. La partita comunque è ancora tutta aperta in quanto vi sono decisioni contrastanti sulla legittimazione passiva di Intesa San Paolo, inoltre sono già state sollevate delle questioni di legittimità costituzionale del D.L. 99/2017. Staremo a vedere”.
Nel frattempo sono stati pubblicati, seppur con parecchio ritardo, anche i due decreti del MEF che hanno disposto la liquidazione coatta delle Banche Venete facendo così decorrere i termini per l’inoltro delle domande di ammissione al passivo, i quali scadranno il prossimo 23 aprile.
Sarà interessante capire come si comporteranno i liquidatori nei confronti delle richieste avanzate dagli azionisti ed obbligazionisti subordinati e quindi se ammetteranno i loro crediti o se i poveri risparmiatori dovranno anche intentare un nuovo giudizio di opposizione.
A questo indirizzo è disponibile la sentenza: Sentenza 733.18 Tribunale di Vicenza
La stessa decisione era stata presa anche dal GUP di Roma nel procedimento penale nei confronti di Veneto Banca e degli ex amministratori all’udienza del 26/01/18, imputati dei reati di aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza, che aveva autorizzato la chiamata di Intesa San Paolo quale responsabile civile.
A sostenere il risparmiatore che si è visto depauperato del proprio patrimonio a seguito dell’azzeramento delle azioni acquistate nel tempo è stato l’Avv. Emanuela Marsan, delegata Adusbef per Bassano del Grappa.
Per il Tribunale, potendo sussistere una responsabilità solidale della cessionaria, ha ritenuto di autorizzare, sulla base delle disposizioni di diritto processuale, la chiamata dell’Istituto di Credito, pur dichiarando l’improcedibilità del giudizio nei confronti di Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, il processo proseguirà nei confronti di Intesa San Paolo.
Secondo il legale “è una importante decisione che apre uno spiraglio in una vicenda che ha visto coinvolti molti risparmiatori che hanno acquistato azioni ed obbligazioni subordinate delle Banche Venete ignari del loro reale valore ed impotenti nei confronti del catastrofico default che ne è seguito. La partita comunque è ancora tutta aperta in quanto vi sono decisioni contrastanti sulla legittimazione passiva di Intesa San Paolo, inoltre sono già state sollevate delle questioni di legittimità costituzionale del D.L. 99/2017. Staremo a vedere”.
Nel frattempo sono stati pubblicati, seppur con parecchio ritardo, anche i due decreti del MEF che hanno disposto la liquidazione coatta delle Banche Venete facendo così decorrere i termini per l’inoltro delle domande di ammissione al passivo, i quali scadranno il prossimo 23 aprile.
Sarà interessante capire come si comporteranno i liquidatori nei confronti delle richieste avanzate dagli azionisti ed obbligazionisti subordinati e quindi se ammetteranno i loro crediti o se i poveri risparmiatori dovranno anche intentare un nuovo giudizio di opposizione.
A questo indirizzo è disponibile la sentenza: Sentenza 733.18 Tribunale di Vicenza
Avv. Emanuela Marsan
- Usura, anatocismo, illegittimità clausole, mancanza trasparenza bancaria
- Mutui fondiari, ipotecari e ordinari, leasing, cessioni del quinto, credito al consumo, circolazione dei crediti, garanzie reali, fideiussioni
- Investimenti, gestioni patrimoniali, Fondi comuni di investimento, derivati finanziari IRS, Polizze United e Index Linked, diamanti c.d. da investimento, buoni fruttiferi postali
- Opposizioni alle esecuzioni e agli atti esecutivi
- Risarcimenti danni da responsabilità pre-contrattuale, contrattuale ed extracontrattuale nei confronti degli Istituti di Credito e Assicurativi
- Illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi e al CRIF
- Buoni Postali Fruttiferi
Via Roma, 45
36061 Bassano Del Grappa (VI)
Articoli
- SONO NULLE LE FIDEIUSSIONI OMNIBUS CONFORMI ALLO SCHEMA ABII
- INTESA SAN PAOLO CHIAMATA A PROCESSO PER RISARCIRE UN RISPARMIATORE DI VENETO BANCA
- ANCHE LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA RITIENE INTESA SAN PAOLO RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI UN EX CLIENTE VENETO BANCA: UN ALTRO CASO DI BUONA GIUSTIZIA!!
- OBBLIGAZIONI SUBORDINATE MPS: L’ACF DA’ RAGIONE AD UNA RISPARMIATRICE ASSISTITA DA ADUSBEF.
- DECRETO LIQUIDITA’: QUALI MISURE E CHI PUO’ ACCEDERE AI FINANZIAMENTI GARANTITI DALLO STATO
- VITTORIA IN CORTE D’APPELLO: DERIVATI NULLI E RETTIFICA DEL SALDO DEL CONTO CORRENTE
- BUONI POSTALI FRUTTIFERI SERIE Q/P: VALE QUANTO SCRITTO SUL TITOLO E LA TASSAZIONE VA EFFETTUATA SUL REDDITO FINALE PRODOTTO DALL’INVESTIMENTO
- LA BANCA E’ RESPONSABILE EX ART. 1337 C.C. SE INGENERA IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO SULLE CONDIZIONI DI MUTUO PROPOSTE E POI NON MANTENUTE.
- ABF: L’ISTITUTO CHE NON HA ADOTTATO IDONEI SISTEMI DI SICUREZZA DEVE RISARCIRE IL CLIENTE SE E’ VITTIMA DI UNA TRUFFA ONLINE E GLI SVUOTANO IL CONTO.
- IN UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IL TASSO DI INTERESSE E’ INDETERMINATO SE MANCA L’INDICAZIONE DEL REGIME FINANZIARIO ADOTTATO.
- EPOCALE DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: PER UN CONSUMATORE LA NULLITA’ DELLE CLAUSOLE VESSATORIE PREVALE SUL DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO.
- STOP IMMEDIATO AL PIGNORAMENTO SE IL MUTUO E' CONDIZIONATO. E' CIO' CHE HA OTTENUTO UN NOSTRO ASSOCIATO ADUSBEF
- ALTRA VITTORIA ADUSBEF: ASSOCIATO RECUPERA CIRCA 155.000 EURO SU APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER ANATOCISMO, MAGGIORI INTERESSI NON PATTUITI E COMMISSIONI INDEBITE.