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INTESA SAN PAOLO CHIAMATA A PROCESSO PER RISARCIRE UN RISPARMIATORE DI VENETO BANCA

Mercoledì, 14 Marzo 2018

Nonostante il D.L. n. 99/2017, convertito nella Legge n. 131/2017, che disciplina l’ambito della cessione di azienda tra le Banche Venete ed Intesa San Paolo definendone l’oggetto ed escludendo dal medesimo eventuali debiti nei confronti dei propri azionisti ed obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di prodotti finanziari delle stesse Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate - esclusione poi recepita nel contratto di cessione stipulato in data 26/06/2017 tra Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca da una parte ed Intesa San Paolo dall’altra - il Tribunale di Vicenza, con sentenza emessa in data 14/03/18, Estensore Dott. Giglio, ha ritenuto che il decreto Legge, non prevedendo alcuna deroga alla normativa del codice civile che dispone la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, non determini alcuna limitazione di responsabilità nei confronti dei terzi creditori e quindi anche degli azionisti ed obbligazionisti subordinati.



La stessa decisione era stata presa anche dal GUP di Roma nel procedimento penale nei confronti di Veneto Banca e degli ex amministratori all’udienza del 26/01/18, imputati dei reati di aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza, che aveva autorizzato la chiamata di Intesa San Paolo quale responsabile civile.

A sostenere il risparmiatore che si è visto depauperato del proprio patrimonio a seguito dell’azzeramento delle azioni acquistate nel tempo è stato l’Avv. Emanuela Marsan, delegata Adusbef per Bassano del Grappa.

Per il Tribunale, potendo sussistere una responsabilità solidale della cessionaria, ha ritenuto di autorizzare, sulla base delle disposizioni di diritto processuale, la chiamata dell’Istituto di Credito, pur dichiarando l’improcedibilità del giudizio nei confronti di Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, il processo proseguirà nei confronti di Intesa San Paolo.

Secondo il legale “è una importante decisione che apre uno spiraglio in una vicenda che ha visto coinvolti molti risparmiatori che hanno acquistato azioni ed obbligazioni subordinate delle Banche Venete ignari del loro reale valore ed impotenti nei confronti del catastrofico default che ne è seguito. La partita comunque è ancora tutta aperta in quanto vi sono decisioni contrastanti sulla legittimazione passiva di Intesa San Paolo, inoltre sono già state sollevate delle questioni di legittimità costituzionale del D.L. 99/2017. Staremo a vedere”.

Nel frattempo sono stati pubblicati, seppur con parecchio ritardo, anche i due decreti del MEF che hanno disposto la liquidazione coatta delle Banche Venete facendo così decorrere i termini per l’inoltro delle domande di ammissione al passivo, i quali scadranno il prossimo 23 aprile.

Sarà interessante capire come si comporteranno i liquidatori nei confronti delle richieste avanzate dagli azionisti ed obbligazionisti subordinati e quindi se ammetteranno i loro crediti o se i poveri risparmiatori dovranno anche intentare un nuovo giudizio di opposizione.

A questo indirizzo è disponibile la sentenza: Sentenza 733.18 Tribunale di Vicenza

Avv. Emanuela Marsan

  • Usura, anatocismo, illegittimità clausole, mancanza trasparenza bancaria
  • Mutui fondiari, ipotecari e ordinari, leasing, cessioni del quinto, credito al consumo, circolazione dei crediti, garanzie reali, fideiussioni
  • Investimenti, gestioni patrimoniali, Fondi comuni di investimento, derivati finanziari IRS, Polizze United e Index Linked, diamanti c.d. da investimento, buoni fruttiferi postali
  • Opposizioni alle esecuzioni e agli atti esecutivi
  • Risarcimenti danni da responsabilità pre-contrattuale, contrattuale ed extracontrattuale nei confronti degli Istituti di Credito e Assicurativi
  • Illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi e al CRIF
  • Buoni Postali Fruttiferi

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