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IN UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IL TASSO DI INTERESSE E’ INDETERMINATO SE MANCA L’INDICAZIONE DEL REGIME FINANZIARIO ADOTTATO.

Lunedì, 07 Febbraio 2022

IN UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IL TASSO DI INTERESSE E’ INDETERMINATO SE MANCA L’INDICAZIONE DEL REGIME FINANZIARIO ADOTTATO.

Questo è il principio espresso da una recentissima sentenza del Tribunale di Vicenza (n. 170 del 3.2.2022), ottenuta dalla scrivente.

Il Giudice, una volta verificato che nel contratto di mutuo non era stato indicato il regime di capitalizzazione composta, ha decretato la nullità della clausola determinativa dell’interesse corrispettivo.

Un ottimo successo per un nostro associato ADUBEF, il quale ha ottenuto il diritto di ripetere le somme in eccesso pagate all’Istituto di Credito, con riformulazione del piano di ammortamento ad un tasso decisamente inferiore (0,795%) rispetto a quello pattuito (4,850%) in regime di capitalizzazione semplice.

Il Giudicante, premettendo che in un contratto di finanziamento, il tasso di interesse, essendo uno degli elementi essenziali del contratto, deve essere per legge determinato o determinabile, ha ritenuto che la previsione contrattuale, relativa al solo tasso di interesse in ragione d’anno (c.d. TAN), sia un’indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato. Nel caso di specie, neppure era stato allegato al contratto il piano di ammortamento, privando così il mutuatario della possibilità di avere contezza della misura di digradazione del capitale prestato.

Pertanto, la mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anziché di quella semplice - quest’ultima prevista dal nostro ordinamento come regime ordinario, ai sensi dell’art. 821, comma 3, c.c. (“i frutti civili si acquisiscono giorno per giorno” con una maturazione lineare e proporzionale degli interessi al capitale prestato) – è stata sanzionata con l’indeterminatezza del tasso, traducendosi in una violazione del requisito della forma scritta prescritto “ad substantiam” per la pattuizione degli interessi ultralegali.

Tale principio, che sta trovando accoglimento anche in altri Tribunali italiani, non può che rivelarsi dirompente per tanti contratti di finanziamento che spesso non indicano il regime di capitalizzazione adottato.

Avv. Emanuela Marsan

Avv. Emanuela Marsan

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