Lunedì, 15 Luglio 2019
Anche la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2233 del 31/05/19, ritiene Intesa San Paolo legittimata passiva in un procedimento instaurato, prima della liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di Veneto Banca da parte di un ex cliente di quest’ultima che lamentava l’applicazione di interessi usurari, anatocistici, c.m.s. ed altre remunerazioni non pattuite e comunque illegittime in un rapporto di conto corrente chiuso prima della messa in liquidazione, condannando Intesa San Paolo alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate.
Spiega la Corte che il criterio in base al quale individuare i rapporti contenziosi ceduti da Veneto Banca a Intesa San Paolo è unicamente quello della pendenza o meno di una controversia (anche non giudiziale) al momento dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa della cedente e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di rapporti ancora in essere o estinti.
Intesa San Paolo invece si difendeva richiamando l’Accordo ricognitivo dell’atto di cessione di azienda bancaria 26 giugno 2017 siglato con Veneto Banca in data 19 gennaio 2018, laddove precisava che rimaneva in capo a Veneto Banca “il contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti”, ma secondo la Corte tale atto non è idoneo a derogare a quanto stabilito nel contratto di cessione, in quanto in contrasto con quanto stabilito nel decreto-legge 25 giugno 2017 n. 99.
La sentenza è molto importante, non solo perché emessa da una giurisdizione di merito superiore, ma anche perché segna un altro punto a favore di un ex cliente di una Banca in liquidazione che ha ceduto i suoi rapporti ad un altro Istituto. Quest’ultimo, infatti, in qualità di cessionario, è obbligato in solido al pagamento dei debiti aziendali qualora gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori.
La Corte, infatti, richiama il disposto dell’art. 2560 c.c., non derogato dal Decreto Legge, ritenendo che lo stesso neppure, e a maggior ragione, possa essere derogato per accordo contrattuale tra cedente e cessionario.
La sentenza pertanto dà seguito ad un precedente del Tribunale di Vicenza, nella persona del Dott. Giglio, che nel marzo 2018, proprio sulla scorta della mancata deroga al suddetto principio giuridico da parte del DL 99/2017, aveva ordinato per la prima volta la chiamata in causa di Intesa San Paolo in un procedimento civile instaurato da un ex cliente e risparmiatore di Veneto Banca, che fece molto clamore.
Nonostante le numerose storture ed il sospetto di incostituzionalità di quel Decreto Legge, che ha azzerato i diritti di migliaia di persone, sembra che esista qualche Giudice che si ricordi di applicare i principi giuridici del nostro ordinamento, rendendo giustizia.
Avv. Emanuela Marsan
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