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OBBLIGAZIONI SUBORDINATE MPS: L’ACF DA’ RAGIONE AD UNA RISPARMIATRICE ASSISTITA DA ADUSBEF.

Martedì, 10 Settembre 2019

L’Arbitrato per le Controversie Finanziarie, con decisione n. 1823 del 03/09/2019, ha dato ragione ad una risparmiatrice che aveva acquistato nel 2008, su consiglio dell’addetto della filiale della Banca Popolare dell’Alto Adige, ex Banca Popolare di Marostica, nella quale la stessa aveva acceso il conto titoli, delle obbligazioni subordinate MPS.

Dopo aver proposto reclamo senza esito positivo, in quanto l’Istituto riteneva di aver correttamente operato, la risparmiatrice, assistita dell’Avv. Emanuela Marsan, delegata Adusbef per la circoscrizione di Bassano del Grappa, si rivolgeva all’ACF per ottenere il risarcimento subito dalla perdita di valore dell’investimento obbligazionario effettuato, dopo che lo stesso era stato inaspettatamente convertito in azioni, perdendo notevolmente il suo valore.

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerneva il tema del non corretto adempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi inerenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi di rendere informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati e della mancata rilevazione del carattere inappropriato degli stessi rispetto al profilo dell’investitrice.

L’Arbitrato, infatti, riconosceva che la Signora non era stata debitamente informata, ritenuto che la mera indicazione “subord. debt” presente nell’ordine di acquisto non poteva considerarsi adeguata per comprendere le caratteristiche dell’investimento, così come lo stesso neppure appariva appropriato al profilo di rischio della medesima che aveva sempre acquistato obbligazioni ordinarie, ossia strumenti con livello di rischio evidentemente diverso e di gran lunga inferiore.

L’ACF pertanto provvedeva alla liquidazione del danno subito dalla ricorrente, dato dalla differenza tra l’ammontare investito, le cedole incassate ed il valore delle azioni alla data in cui le stesse erano state riammesse a quotazione, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’acquisto.

La Banca pertanto avrà 30 giorni di tempo per adeguarsi alla decisione.

Si tratta di un'altra importante vittoria che segna i termini della responsabilità degli Intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento.

Avv. Emanuela Marsan

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