Martedì, 08 Giugno 2021

Importante vittoria in favore di un’azienda associata ADUSBEF in Corte d’Appello di Venezia che riforma la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Belluno in materia di responsabilità pre-contrattuale.
Se la Banca propone delle condizioni di mutuo, ingenerando l’affidamento sulla conclusione del contratto e poi le modifica discrezionalmente, è responsabile e deve risarcire il danno subito.
La vicenda sottoposta al Giudice di primo grado riguardava il caso di un’azienda che si era rivolta a vari Istituti di Credito con l’obiettivo di valutare la miglior offerta di condizioni per uno stipulando mutuo ipotecario al fine di finanziare un immobile da costruire.
Tra le varie proposte, la società aveva scelto le condizioni più favorevoli di una delle Banche a cui si era rivolta e, sulla scorta di tale scelta, aveva acceso il conto corrente e stipulato con la medesima altri finanziamenti prodromici alla stipulazione del suddetto mutuo.
Nel corso del rapporto, però, la Banca non si comportò secondo correttezza e buona fede, incurante delle aspettative del cliente, oramai legato contrattualmente anche per l’operazione di “prefinanziamento”, il quale si era visto invece proporre, nell’imminenza della stipula, condizioni di molto diverse e di gran lunga più onerose di quelle originarie, costringendolo ad interrompere i rapporti e a rivolgersi ad un altro Istituto per la stipula del mutuo ipotecario a condizioni diverse tuttavia da quelle sulle quali aveva fatto affidamento.
Il Tribunale di Belluno, nel ritenere comunque corretto il comportamento della Banca, negava il risarcimento del danno subito.
Di diverso avviso invece è la Corte territoriale con la sentenza n. 1640 pubblicata il 04.06.21.
Il Collegio infatti ha colto nel comportamento della Banca una chiara responsabilità per il legittimo e ragionevole affidamento che aveva ingenerato nella società nella conclusione del mutuo “alle condizioni essenziali del contratto bene precisate e specificate senza alcuna riserva”, ritenendo tale comportamento difforme dal dovere di lealtà. Pertanto, lo stesso ha condannato la Banca a risarcire il danno subito nonché a rifondere delle spese processuali di entrambe i gradi di giudizio.
Ancora una volta, grazie ad ADUSBEF, lo strapotere degli Istituti bancari, spesso incuranti dei disagi che causano ai loro clienti, ha trovato il giusto contenimento.
Avv. Emanuela Marsan
Avv. Emanuela Marsan
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