Martedì, 01 Ottobre 2019
Quali rimedi per chi è caduto nella trappola della vendita piramidale?
Una notissima “community shopping”, la Lyoness, è stata accusata e condannata nel gennaio del 2019 dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato 8 (AGCM) per vendita piramidale. Dovrà pagare una sanzione di 3milioni e 200mila euro. Non risulta che detta sanzione sia stata impugnata.
Ma che cos’è la VENDITA PIRAMIDALE?
La vendita piramidale è in sostanza una pratica commerciale scorretta, vietata dal Codice del Consumo.
Il Codice del Consumo, all’articolo 23, comma 1, lettera p), qualifica come scorretta ex se la pratica consistente nell’avviare, gestire o promuovere “un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti”.
In sostanza, per aversi vendita piramidale devono sussistere tre requisiti: il primo, deve esserci una promessa di ottenere un beneficio economico; il secondo, che tale beneficio avvenga solo se vi sia l’ingresso di altri consumatori nel sistema; infine, che la parte più consistente delle entrate che consentono di finanziare il corrispettivo promesso ai consumatori non risulti da un’attività economica reale, bensì dall’apporto economico dei nuovi ingressi.
E’ evidente che la possibilità di remunerazione di quelli che già sono entrati nel sistema è, di fatto, subordinata all’ingresso di nuovi partecipanti e al versamento di un contributo economico di questi ultimi. Quando il numero di partecipanti non è più sufficiente a finanziare i corrispettivi promessi agli stessi, il sistema non funziona più, e rischia di implodere qualora i partecipanti vogliano recedere richiedendo in ritorno i soldi corrisposti.
Cosa possono fare, allora, coloro che vogliono uscire dal sistema e recuperare le somme spesso ingenti che hanno dovuto investire per progredire nella “piramide”?
Innanzitutto si può contestare la nullità dei contratti.
I contratti stipulati con queste società sono nulli in quanto contrari a norme imperative, per contrasto con la L.173/2005 che sancisce e vieta le vendite piramidali, con ogni conseguenza di legge in ordine alla restituzione delle somme pagate. In primo luogo, essi sono nulli ex art. 1418 del Codice Civile.
Ma anche il D.Lgs 206/2005 (codice del consumo) art.143 comma 1 stabilisce “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice”. L’art. 2 codice del consumo stabilisce poi che: “Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali”.
E’ agevole dedurre che i contratti in essere con Lyoness, dato che costituiscono una pratica commerciale ritenuta scorretta ( cioè non trasparente e non equa) dalla stessa AGCM, vìolino il diritto fondamentale dei consumatori ad una adeguata informazione. Dunque, sono nulli ai sensi dell’art. 143 codice del consumo sopra citato.
Qualora non fossero nulli, essi sarebbero comunque annullabili, in quanto viziati da errore essenziale e determinante, se non per dolo.
E’ fatto riscontrato in tutti i racconti dei malcapitati, che la Lyoness abbia fornito informazioni false e fuorvianti, o comunque assolutamente non chiare e trasparenti, sia sulla struttura che sulle modalità di lavoro. Se agli aderenti fosse stato fornito un set informativo completo e corretto, essi avrebbero avuto una rappresentazione corretta e molto meno accattivante della struttura; anzi, probabilmente, se ne sarebbero stati alla larga.
Quindi, le condotte poste in essere da Lyoness possono giustificare la domanda di restituzione di tutte le somme versate e qualora sussistessero, anche dei maggiori danni subiti.
Una notissima “community shopping”, la Lyoness, è stata accusata e condannata nel gennaio del 2019 dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato 8 (AGCM) per vendita piramidale. Dovrà pagare una sanzione di 3milioni e 200mila euro. Non risulta che detta sanzione sia stata impugnata.
Ma che cos’è la VENDITA PIRAMIDALE?
La vendita piramidale è in sostanza una pratica commerciale scorretta, vietata dal Codice del Consumo.
Il Codice del Consumo, all’articolo 23, comma 1, lettera p), qualifica come scorretta ex se la pratica consistente nell’avviare, gestire o promuovere “un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti”.
In sostanza, per aversi vendita piramidale devono sussistere tre requisiti: il primo, deve esserci una promessa di ottenere un beneficio economico; il secondo, che tale beneficio avvenga solo se vi sia l’ingresso di altri consumatori nel sistema; infine, che la parte più consistente delle entrate che consentono di finanziare il corrispettivo promesso ai consumatori non risulti da un’attività economica reale, bensì dall’apporto economico dei nuovi ingressi.
E’ evidente che la possibilità di remunerazione di quelli che già sono entrati nel sistema è, di fatto, subordinata all’ingresso di nuovi partecipanti e al versamento di un contributo economico di questi ultimi. Quando il numero di partecipanti non è più sufficiente a finanziare i corrispettivi promessi agli stessi, il sistema non funziona più, e rischia di implodere qualora i partecipanti vogliano recedere richiedendo in ritorno i soldi corrisposti.
Cosa possono fare, allora, coloro che vogliono uscire dal sistema e recuperare le somme spesso ingenti che hanno dovuto investire per progredire nella “piramide”?
Innanzitutto si può contestare la nullità dei contratti.
I contratti stipulati con queste società sono nulli in quanto contrari a norme imperative, per contrasto con la L.173/2005 che sancisce e vieta le vendite piramidali, con ogni conseguenza di legge in ordine alla restituzione delle somme pagate. In primo luogo, essi sono nulli ex art. 1418 del Codice Civile.
Ma anche il D.Lgs 206/2005 (codice del consumo) art.143 comma 1 stabilisce “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice”. L’art. 2 codice del consumo stabilisce poi che: “Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali”.
E’ agevole dedurre che i contratti in essere con Lyoness, dato che costituiscono una pratica commerciale ritenuta scorretta ( cioè non trasparente e non equa) dalla stessa AGCM, vìolino il diritto fondamentale dei consumatori ad una adeguata informazione. Dunque, sono nulli ai sensi dell’art. 143 codice del consumo sopra citato.
Qualora non fossero nulli, essi sarebbero comunque annullabili, in quanto viziati da errore essenziale e determinante, se non per dolo.
E’ fatto riscontrato in tutti i racconti dei malcapitati, che la Lyoness abbia fornito informazioni false e fuorvianti, o comunque assolutamente non chiare e trasparenti, sia sulla struttura che sulle modalità di lavoro. Se agli aderenti fosse stato fornito un set informativo completo e corretto, essi avrebbero avuto una rappresentazione corretta e molto meno accattivante della struttura; anzi, probabilmente, se ne sarebbero stati alla larga.
Quindi, le condotte poste in essere da Lyoness possono giustificare la domanda di restituzione di tutte le somme versate e qualora sussistessero, anche dei maggiori danni subiti.
Avv. Emanuela Bellini
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Piazza Corte Palazzo, 22
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