Lunedì, 03 Giugno 2019
Da gennaio 2017 è in funzione un nuovo procedimento con un nuovo organo per la risoluzione delle controversie finanziare: si chiama ACF, ed è attivo presso la Consob.
Era stato istituito con lo scopo di deflazionare i processi riguardanti gli scandali della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, solo che ha potuto operare a questo fine solo fino alla messa in liquidazione coatta di questi istituti, dunque solo pochi mesi.
Ad ogni modo, qualsiasi problema di natura finanziaria (quindi relativo ad un investimento) può essere risolto dall’ACF.
E’ senza dubbio molto più conveniente di una normale causa civile, anche nel caso ci si facesse assistere da un avvocato; ma questa assistenza non è obbligatori, anche se vivamente consigliata. Non vi sono spese da sostenere e la pronuncia deve avvenire entro sei mesi.
Possono essere sottoposte all’ACF controversie tra un investitore risparmiatore, quindi non da un investitore qualificato, e un intermediario, controversie che però non superino 500.000 euro di valore.
L’oggetto del ricorso deve riguardare solamente la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.
In un normale processo davanti ad un Giudice si potrebbero invece portare anche questioni di ‘forma’, mentre davanti all’ACF la sola possibilità di ricorso riguarda questioni sostanziali. Bisogna quindi ponderare bene volta per volta e caso per caso qual è la migliore scelta da fare, al di là dei costi e della brevità.
E’ necessario preliminarmente presentare un reclamo all’intermediario ed attendere poi sessanta giorni: se la banca risponde in maniera insoddisfacente o non risponde affatto, si può presentare il ricorso.
Tutta la procedura è solamente scritta, quindi non vi è possibilità di provare le proprie tesi a mezzo di testimoni.
Una volta presentato il ricorso, infatti, l’intermediario viene informato dall’Arbitro e ha trenta giorni per presentare la sua difesa; a questi atti possono seguire altre reciproche controdeduzioni al massimo un’altra volta, dopodiché l’istruttoria di chiude e l’arbitro si pronuncia entro i sei mesi successivi.
Dopodiché vi è da dire che il lodo arbitrale non ha certo il valore di una sentenza, e quindi la banca potrebbe anche ij stratto non eseguire la eventuale condanna al risarcimento contenuta nella pronuncia.
Ma è anche vero che quasi sempre le Banche vi adempiono spontaneamente, poiché temono la pubblicità negativa che deriverebbe dall’iscrizione nel ‘registro degli intermediari inadempienti’.
Molti confondono l’ABF con l’ACF, che sono invece due cose diverse.
Il primo è l’Arbitro Bancario e Finanziario che si occupa di controversie su operazioni e servizi bancari e finanziari (ad es. conti correnti, carte di credito o bancomat, prestiti personali o mutui immobiliari, segnalazioni alla Centrale dei Rischi). Invece l’ACF di cui si parla in questo articolo, può essere preso in considerazione per problemi legati a servizi o attività con finalità di puro investimento, come ad esempio la negoziazione o il collocamento di titoli, la consulenza in materia di investimenti, la gestione di patrimoni) pur non essendo necessaria, la valutazione e l’assistenza di un legale possono fare la differenza.
Avv. Emanuela Bellini
- Diritto Finanziario
- Diritto Bancario
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- Diritto Civile
- Codice del Consumo
- Diritto dell’esecuzione forzata
Piazza Corte Palazzo, 22
37044 Cologna Veneta (VR)
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