Mercoledì, 05 Giugno 2019
E’ pubblicata da pochissimi giorni la nuovissima sentenza della I sezione della Cassazione n. 13846/19 del 22 maggio 2019, che ribadisce un concetto già espresso in precedenza, con ancora maggiore vigore.
I fideiussori che hanno firmato il contratto predisposto secondo lo schema dell’ABI sarebbero liberati dal vincolo in modo pressoché automatico.
Il motivo risiede nel fatto che questo schema è stato ritenuto illegittimo, quindi nullo, nel 2005 dalla stessa banca d’Italia. Questa nullità del contratto a monte , ossia l’intesa illecita tra Banche, si trasmette anche al contratto ‘a valle’ , ossia al contratto concluso dal fideiussore, perché quest’ultimo costituisce attuazione dell’intesa anticoncorrenziale e quindi è come se facesse parte dell’intesa stessa.
I fideiussori quindi possono semplicemente essere liberati verificando la coincidenza del loro contratto sottoscritto con lo schema ABI sanzionato.
Cosa può accadere in pratica.
Un fideiussore può essere destinatario di un decreto ingiuntivo perché il debitore principale non ha pagato il debito. In questo caso, il garante può opporsi al decreto ingiuntivo, producendo in causa lo schema ABI sanzionato nonché il provvedimento sanzionatorio del 2005 della Banca d’Italia.
Se si tratta di fideiussione firmata prima del 2005, non è necessario provare la uniforma applicazione delle clausole poiché tutti i contratti pregressi sono già ‘coperti’’ dalla verifica della Banca D’Italia.
Se si tratta invece di fideiussioni successive, cominciano i problemi, dato che non è così agevole dare la prova dell’applicazione generalizzata.
La scelta più opportuna parrebbe quella di intraprendere al più presto un giudizio di accertamento della nullità ai sensi della normativa Antitrust di cui al D. Lgs. 3/2017: in questa sede infatti, non è necessaria la piena prova, ma è sufficiente un cd “principio di prova”; la differenza sta nei poteri ispettivi d’ufficio del Giudice Antitrust. Quindi il nostro garante, in sede di giudizio di opposizione, chiederà la sospensione di questo in attesa dell’esito di quello antitrust.
Si distingue ancora il caso di fideiussore “consumatore” dal fideiussore “imprenditore”, perché nel primo caso la tutela apportata dal Codice del Consumo è maggiore, poiché la nullità è rilevabile d’ufficio.
Avv. Emanuela Bellini
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