Martedì, 31 Maggio 2022
Dalle prime parole del difensore emerge a chiare lettere che l’intenzione del Dr. Giustini è quella di assumersi le proprie responsabilità e nel contempo di formulare un autentico “ j’accuse “ ad alcune persone con funzioni apicali del Board Vicentino della ex Banca Popolare Vicentina
Nel seguire la richiesta c’è ovvio scalpore fra i banchi delle difese, oltre al deposito della memoria si chiede un esame dell’imputato ad integrazione probatoria di quanto già detto in primo grado, questa volta però puntando il dito contro altri imputati.
La cosa crea scompiglio, non fosse altro per il fatto che la difesa Zonin nel frattempo ha già fatto sentire ben quattro testimoni, senza aver la minima cognizione di quali fossero le intenzioni di Giustini, in sostanza si profila un vulnus al diritto di difesa.
La Corte altro non può fare che ritirarsi in Camera di Consiglio per deliberare sulle istanze degli avvocati.
Dopo circa una ventina di minuti la decisione, i giudici optano per il rinvio alla data del 01.06.2022. h 10 per lasciare spazio alla discussione delle parti sulle richieste della difesa Giustini.Di cosa si dovrà discutere il primo giugno ? La norma richiamata dalla difesa Giustini è l’art 603 del CPP che disciplina la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale :” 1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1. 3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria [604 ]. 3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 4. [Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. Comma abrogato dall’ Art. 11 comma 2 della L. 28 Aprile 2014, n. 67] 5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti. 6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso [477] per un termine non superiore a dieci giorni.”
In altre parole :” Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi nuovi (v. art. 585, comma 4) ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite in primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non poter prendere una decisione allo stato degli atti, dispone la rinnovazione. Con la rinnovazione la parte può ad esempio evidenziare la portata di prove già acquisite, al fine di corroborare gli elementi a suo favore. Con l'introduzione di nuove prove (di cui comunque si aveva conoscenza già in primo grado) la parte può invece integrare il quadro probatorio già delineatosi.
Per quanto concerne invece le nuove prove (sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado), la loro acquisizione in appello non incontra limiti diversi da quelli previsti in primo grado, dovendo il giudice semplicemente escludere quelle inammissibili o manifestamente irrilevanti.
Va precisato che il potere discrezionale del giudice in merito (se disporre o meno la rinnovazione) non è sindacabile in sede di legittimità, tranne che sotto il profilo motivazionale, qualora non abbia adeguatamente motivato la propria decisione.
Per quanto concerne invece la rinnovazione disposta d'ufficio, essa è consentita a patto che il giudice stesso la ritenga assolutamente necessaria (locuzione il cui significato in realtà non si discosta molto da quello di “non poter decidere allo stato degli atti” di cui al comma 1).
Ai sensi del comma 3 bis, qualora vi sia appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice è obbligato a disporre la rinnovazione. Trattasi di un'ipotesi di rinnovazione obbligatoria, il cui presupposto è appunto il semplice appello da parte del pubblico ministero che ritenga che il giudice di prime cure abbia errato nel valutare la prova dichiarativa (testimonianza oppure dichiarazione dello stesso imputato).
Tutte le ipotesi di cui sopra vanno valutate dal giudice nel contraddittorio delle parti ed alla rinnovazione si procede immediatamente, salva la concessione di un termine di sospensione non superiore ai dieci giorni in caso di impossibilità.” ( così brocardi.it in nota a commento dell’art. 603 del C.p.p. ).
Spiegato il tema della discussione, viene da chiedersi il perché di tali dinamiche, sembra che alla base della decisione del Dr . Giustini vi sia un percorso di ravvedimento, ma anche la volontà di fare chiarezza su quanto disposto dalla sentenza di primo grado che individua proprio in Giustini uno dei principali responsabili dei fatti oggetto del processo, tema sul quale com’è di tutta evidenza l’ex dirigente della Banca popolare di Vicenza non è per nulla concorde.
Padova li 31.05.2022.
Avv. Fulvio Cavallari