Venerdì, 17 Maggio 2019
Esperto Risponde 39000:
Ho emesso un assegno postale in data 23 febbraio 2019, il portatore l'ha negoziato dopo un mese. Mancando la provvista l'assegno mi risulta impagato dall'estratto conto sebbene all'epoca dell'emissione il conto aveva l'importo riportato dall'assegno. Chiedo se la Posta può procedere alla segnalazione al CAI.
RISPOSTA
Colui al quale viene emesso un assegno bancario o postale ha 8 giorni di tempo per andarlo a riscuotere nel caso in cui l’assegno sia pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso, 15 giorni se l’assegno è pagabile in un comune diverso, 20 giorni se è pagabile in un altro stato europeo e 60 giorni se è negoziabile in uno stato di un altro continente.
Nel caso in cui l’assegno sia portato all’incasso oltre i suddetti termini, il beneficiario può rischiare che non vi siano più fondi disponibili e/o che l’emittente abbia revocato l’ordine di pagamento.
Infatti, mentre durante il periodo di validità dell’assegno, l’emittente non può rifiutarsi di pagare né può richiedere alla propria banca di non adempiere; una volta trascorsi tali termini di legge il debitore può nuovamente disporre come crede della propria provvista; può quindi revocare l’ordine di pagamento, chiudere il conto o prelevare i propri fondi, senza correre il rischio di incorrere in segnalazioni alla CAI (Centrale Allarme Interbancaria).
Nel caso proposto dal lettore, quindi, se l’assegno negoziato dopo un mese non doveva essere pagato in un altro continente, in caso di mancanza di disponibilità in conto la Posta non può procedere alla segnalazione CAI.
Ho emesso un assegno postale in data 23 febbraio 2019, il portatore l'ha negoziato dopo un mese. Mancando la provvista l'assegno mi risulta impagato dall'estratto conto sebbene all'epoca dell'emissione il conto aveva l'importo riportato dall'assegno. Chiedo se la Posta può procedere alla segnalazione al CAI.
RISPOSTA
Colui al quale viene emesso un assegno bancario o postale ha 8 giorni di tempo per andarlo a riscuotere nel caso in cui l’assegno sia pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso, 15 giorni se l’assegno è pagabile in un comune diverso, 20 giorni se è pagabile in un altro stato europeo e 60 giorni se è negoziabile in uno stato di un altro continente.
Nel caso in cui l’assegno sia portato all’incasso oltre i suddetti termini, il beneficiario può rischiare che non vi siano più fondi disponibili e/o che l’emittente abbia revocato l’ordine di pagamento.
Infatti, mentre durante il periodo di validità dell’assegno, l’emittente non può rifiutarsi di pagare né può richiedere alla propria banca di non adempiere; una volta trascorsi tali termini di legge il debitore può nuovamente disporre come crede della propria provvista; può quindi revocare l’ordine di pagamento, chiudere il conto o prelevare i propri fondi, senza correre il rischio di incorrere in segnalazioni alla CAI (Centrale Allarme Interbancaria).
Nel caso proposto dal lettore, quindi, se l’assegno negoziato dopo un mese non doveva essere pagato in un altro continente, in caso di mancanza di disponibilità in conto la Posta non può procedere alla segnalazione CAI.