Skip to main content

IL 15 OTTBRE 2021 RIPARTONO I PIGNORAMENTI DEI CONTI CORRENTI

Lunedì, 18 Ottobre 2021

IL 15 OTTBRE 2021 RIPARTONO I PIGNORAMENTI DEI CONTI CORRENTI

Il 15 ottobre 2021 finisce la sospensione di pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e procedure cautelari attuata per la crisi sanitaria ed economica e così assistiamo all’irresistibile risveglio delle attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Torna a riaffacciarsi, per i cittadini che non hanno assolto ai propri doveri con il fisco, lo spettro dei pignoramenti su conti corrente, proprietà mobili e immobili, stipendi, pensioni e crediti verso terzi, ma anche la possibilità di far partire una rateazione per evitare queste situazioni.

L’Erario dispone anche di altri strumenti per convincere il creditore a saldare il proprio credito o per tutelare il capitale dovuto. Tra le procedure cosiddette “cautelari” sono infatti inclusi l’ipoteca sugli immobili (purché di valore complessivo superiore ai 20 mila euro) e i fermi amministrativi dei veicoli. Prima di ricorrere a queste due misure, l’Agenzia delle Entrate comunica al cittadino moroso l’avvio della procedura dando un mese di tempo per rimettersi in regola con i pagamenti, dopodiché scattano l’ipoteca o il fermo amministrativo.

pignoramenti, invece, rappresentano un vero e proprio esproprio dei beni di proprietà del debitore, di importo pari (o inferiore) all’ammontare del debito. Essi possono essere applicati tanto sui beni immobili (le case) quanto sui beni mobili.

Prima di ricorrere a questa misura estrema, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette in atto una serie di procedure con lo scopo di convincere il cittadino moroso a saldare autonomamente il proprio debito. Se però né la notifica della cartella esattoriale, né le successive intimazioni di pagamento sortiscono gli effetti desiderati, allora l’Agenzia delle Entrate inoltra un ultimatum.

Dopo questo ultimo avviso, il quale comunica al debitore l’imminente avvio del pignoramento sui suoi beni, l’Agenzia attende 5 giorni, nei quali il cittadino può mettersi in pari con i pagamenti o inoltrare una richiesta di rateizzazione. Scaduti i cinque giorni, verrà avviata la procedura esecutiva che può essere bloccata dal pagamento della prima quota di un piano di rateizzazione approvato o dal versamento della totalità del proprio debito nel caso in cui non si ricorra alla rateizzazione.

Per eseguire l’esproprio di un immobile, l’Agenzia delle Entrate iscrive nei registri immobiliari un avviso che contiene i dettagli della proprietà confiscata (indicazioni catastali, valore, generalità del debitore e così via). Dopodiché procede materialmente al pignoramento e avvia la vendita all’asta dell’immobile.

L’Agenzia delle Entrate concede comunque al debitore la possibilità di vendere autonomamente l’immobile entro 5 giorni dall’iscrizione dell’avviso nei registri immobiliari. Nel caso in cui la vendita vada a buon fine, il denaro corrisposto dall’acquirente verrà così versato nelle casse dell’Erario a titolo di rimborso del debito. Nell’eventualità in cui l’importo della compravendita sia superiore a quanto dovuto al fisco, la parte eccedente verrà restituita al cittadino (ormai non più moroso) entro 10 giorni lavorativi dal momento del versamento.

Quali immobili possono essere pignorati?

Il pignoramento messo in atto dall’Agenzia delle Entrate può coinvolgere anche i beni immobili del cittadino moroso. E tuttavia, questa tipologia di procedura esecutiva è sottoposta a limiti ben precisi che il legislatore ha previsto allo scopo di evitare che il pignoramento lasci il debitore sul lastrico.

Innanzitutto, non è possibile procedere al pignoramento della prima casa. Per “prima casa” si intende un immobile ubicato nel medesimo Comune nel quale il cittadino ha posto la propria residenza e che costituisce la sua abituale dimora, tuttavia, la prima casa non può in alcun modo essere un immobile di lusso.

Se il debito nei confronti dell’Erario ammonta a meno di 120 mila euro, non è possibile procedere all’esproprio o alla confisca di un immobile di sua proprietà.

Quali conti corrente possono essere pignorati?

L’Agenzia delle Entrate, come detto, oltre alla confisca dei beni immobili, può procedere al pignoramento del conto corrente. Anche qui, tuttavia, sussistono dei vincoli che limitano il potere dell’Erario di accaparrarsi il denaro liquido stoccato in banca.

Se infatti sul conto corrente sottoposto a pignoramento viene regolarmente accreditato lo stipendio (o la pensione) del cittadino moroso, egli ha il diritto di conservare almeno l’ultimo di questi stipendi (o l’ultimo degli accrediti pensionistici). La facoltà dell’Agenzia delle Entrate non può cioè spingersi fino all’esproprio della totalità delle entrate del debitore. In questo modo viene concessa la possibilità di continuare a provvedere all’acquisto dei beni essenziali per la propria sussistenza anche a colui che non ha provveduto a saldare i propri debiti con l’amministrazione pubblica.

Quali stipendi possono essere pignorati?

Un ulteriore possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di recuperare le somme dovute il pignoramento dello stipendio o della pensione. L’Erario può infatti procedere alla confisca di una parte delle entrate periodiche del contribuente moroso. E dunque, non può essere espropriata la totalità di queste entrate, ma soltanto una parte.

In particolare, può essere pignorato non più di un decimo dello stipendio o della pensione del debitore nel caso in cui l’ammontare delle sue entrate mensili sia inferiore ai 2500 euro.

Può essere pignorato non più di un settimo dello stipendio o della pensione del debitore nel caso in cui l’ammontare delle sue entrate mensili sia superiore ai 2500 euro e inferiore ai 5000 euro.

Mentre può essere pignorato non più di un quinto dello stipendio o della pensione del debitore nel caso in cui l’ammontare delle sue entrate mensili sia superiore ai 5000 euro.

Se il debitore incassa dalla propria attività o a titolo di trattamento pensionistico 4500 euro, l’Agenzia delle Entrate non potrà intervenire per la confisca per più di 900 euro al mese (ossia un quinto: 4500/5=900). Se egli incassa 1300 euro, non potranno essere pignorati più di 130 euro al mese (un decimo: 1300/10=130) e così via.

Come funziona l’esproprio verso terzi?

L’Agenzia delle Entrate può altresì procedere al pignoramento di eventuali crediti che il debitore detiene nei confronti di terzi soggetti. In questo caso l’Erario notifica al soggetto titolare dei debiti, delle somme o dei beni di proprietà del cittadino moroso e procede all’esproprio sottraendo all’ammontare dell’importo dovuto il valore dei beni confiscati.

Come funzionano i piani di rateizzazione del debito?

Abbiamo già accennato alla possibilità offerta dall’Agenzia delle Entrate di rateizzare il proprio programma di restituzione delle somme dovute.

Per fare ciò, ed evitare dunque di essere sottoposti al pignoramento dei propri beni, il cittadino può recarsi sul portale dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla propria area riservata e inoltrare una richiesta di rateizzazione. Questa procedura è però possibile soltanto nell’eventualità in cui il valore complessivo delle somme dovute sia inferiore ai 100 mila euro.

Nel caso l’importo sia superiore occorre inoltrare una domanda via mail, che l’Agenzia delle Entrate dovrà esaminare ed eventualmente approvare.

I programmi di rateizzazione prevedono un piano di rientro che può articolarsi normalmente fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). Soltanto in casi particolari può essere concessa la possibilità di restituire il debito in 120 rate mensili (10 anni).

www.studiocavallari.it

Contattaci per richiedere informazioni o ricevere un preventivo personalizzato

Il tuo browser non è aggiornato!

Aggiornalo per vedere questo sito correttamente. Aggiorna ora

×