Venerdì, 17 Maggio 2019
Esperto Risponde 387748:
Vorrei chiarimenti in merito alle fideiussioni omnibus, vorrei sapere se sono nulle o meno, io ho firmato una fideiussione nel 2009 con una banca per un appartamento a me assegnato da una coop edilizia, la coop a preso un mutuo e lo ha frazionato sull'immobile, a me mi hanno fatto firmare una fideiussione omnibus, che all'epoca non sapevo cosa fosse, mi dissero che era una formalità, a garanzia dell'appartamento a me assegnato, che in pratica era sempre della cooperativa. Dato che non mi piaceva chi gestiva la cooperativa, a luglio 2011 ho dato le dimissioni, il problema oltre a non aver ancora avuto indietro i soldi dell'anticipo dati alla coop, e nonostante le mie dimissioni e il verbale del consiglio di amministrazione della coop che mi esclude, la banca continua a chiedermi di pagare il mutuo.
RISPOSTA:
Le fideiussioni omnibus non sono di per se stesse nulle come categoria, ma lo possono essere a seconda del loro contenuto e delle clausole ivi contenute.
Pertanto non è possibile dare una risposta al lettore senza aver prima esaminato l’articolato contrattuale dallo stesso sottoscritto.
Varie sono infatti le problematiche che possono affliggere una fideiussione e quindi minarne la validità.
Attualmente il tema delle fideiussioni omnibus è ritornato alla ribalta a seguito della sentenza della corte di cassazione n. 29810 del 12/12/2017.
In essa si dichiara la nullità dei contratti di fideiussioni omnibus che riproducono pedissequamente lo schema di fideiussione elaborato dall’ABI a marzo 2003, modello che è stato censurato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90 sulla concorrenza, perché appunto in grado di restringere la concorrenza.
Infatti, posto che l’intesa anticoncorrenziale e i contratti a valle, ovvero i singoli contratti di fideiussione stipulati con le banche, devono ritenersi funzionalmente legati da un rapporto di reciproca dipendenza, la nullità prevista per la prima travolgerebbe l’intero regolamento negoziale.
Trattasi comunque di questione ancora aperta e suscettibile anche di diverse interpretazioni giurisprudenziali.
Ad ogni modo, si ripete che non è dato poter verificare la validità del contratto di garanzia sottoscritto dal lettore in mancanza di esame del testo contrattuale.