LA BANCA E’ RESPONSABILE EX ART. 1337 C.C. SE INGENERA IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO SULLE CONDIZIONI DI MUTUO PROPOSTE E POI NON MANTENUTE.
Importante vittoria in favore di un’azienda associata ADUSBEF in Corte d’Appello di Venezia che riforma la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Belluno in materia di responsabilità pre-contrattuale.
Se la Banca propone delle condizioni di mutuo, ingenerando l’affidamento sulla conclusione del contratto e poi le modifica discrezionalmente, è responsabile e deve risarcire il danno subito.