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La Banca ha nuovamente dato ragione ad avvocati Adusbef

Martedì, 16 Aprile 2019

Gli istituti di credito non possono esercitare variazioni peggiorative di condizioni contrattuali se la relativa facoltà non è pattuita tra le parti con clausola “specificatamente sottoscritta a norma dell’art. 4 L. 154/1992”. Non solo, ma anche in presenza di tale pattuizione tutte le variazioni peggiorative delle condizioni economiche di un conto corrente devono essere motivate e comunicate al cliente secondo quanto previsto dall’Art. 118 TUB. Se la banca non prova di aver operato nel rispetto della legge, tassi e condizioni più sfavorevoli non potranno essere applicati e se impiegati dovranno essere restituiti.

Ancora una volta, dunque, Adusbef è riuscita a far affermare questo principio assai spesso, con estrema disinvoltura, del tutto violato dalle banche.

Avv. Manuela Spada

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