Venerdì, 05 Marzo 2021

Come è noto Banca Tercas era stata posta da Banca d’Italia in amministrazione straordinaria per svariate irregolarità.
Nel 2013 la Banca Popolare di Bari pur intenzionata a ricapitalizzare Banca Tercas poneva la condizione che il deficit patrimoniale della banca fosse interamente coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
IL FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, di tipo mutualistico, che interviene a titolo di garanzia legale dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri.
Il Consorzio può intervenire anche preventivamente per sostenere un membro in regime di amministrazione straordinaria, se però vi sono prospettive di risanamento e se i costi sono minori di quelli derivanti dal rimborso dei depositi a seguito di una liquidazione.
Nel 2014, accertate le condizioni sopra citate, il FITD ha deciso di coprire il deficit patrimoniale di Tercas e di concederle determinate garanzie.
Tali misure sono state approvate dalla Banca d’Italia.
Con decisione del 23 dicembre 2015, la Commissione ha constatato che tale intervento del FITD a favore di Tercas costituiva un aiuto di Stato illegittimo concesso dall’Italia a Tercas e ordinandone il recupero.
La qualificazione di una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone che vi sia un intervento dello stato o fatto con risorse dello stato, che incida sugli scambi e dia un vantaggio a chi ne beneficia alterando la concorrenza.
L’Italia, BPB e il FITD, sostenuti dalla Banca d’Italia, hanno proposto ricorsi di annullamento contro tale decisione.
Con sentenza del 19 marzo 2019, il Tribunale ha accolto tali ricorsi annullando la decisione della Commissione, perché l’intervento del FITD non era riconducibile allo stato né finanziato con risorse statali.
Rigettando l’impugnazione presentata dalla Commissione, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha precisato la propria giurisprudenza in materia di imputabilità allo Stato di misure di aiuto concesse da un ente di diritto privato che non è né un organismo statale né un’impresa pubblica.
In seguito a questa pronuncia da più parti, di recente, si è invocata il diritto di Banche e risparmiatori al risarcimento dei danni a carico dell’UE, vediamo però in che termini è fattibile o percorribile questa strada, per il momento soffermiamoci sugli aspetti sostanziali della vicenda.
La norma da cui partire è l’art 340 del Trattato UE che dice: “In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile”.
Viene in rilievo nel nostro caso il secondo comma dell’art. 340 del trattato UE.
Tutte le norme però vanno interpretate e applicate al caso concreto come sappiamo e allora soccorrono i criteri individuati dalle sentenze della stessa Corte di Giustizia ben sin
La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
tetizzate dalla dottrina.
Come chiarito da esperti in materia la previsione sconta il verificarsi di alcune condizioni: “La disciplina però, come sostenuto da tradizionale giurisprudenza, richiede la prova di altre tre condizioni: che la normativa giuridica europea violata attribuisca diritti ai singoli, che si tratti di una violazione sufficientemente caratterizzata (ovvero una violazione grave e manifesta dei poteri discrezionali attribuiti all’Istituzione stessa) ed il nesso causale tra il fatto illecito e il danno subito, come statuito nella sentenza C-234/02 Mediatore europeo c. Lamberts del 2004. Nel caso in esame tali elementi sono stati appunto riscontrati nella violazione dell’art. 47 CDFUE. (LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DELL’UNIONE EUROPEA E LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO di Luigimaria Riccardi - 22 Gennaio 2017 nella Rivista Cammino Diritto)
Ora, come accaduto nel procedimento esperito dinanzi al Tribunale e qui in commento, ai fini della responsabilità extracontrattuale dell’UE, è stato necessario preliminarmente che i ricorrenti dimostrassero l’imputabilità dell’UE della illiceità della condotta posta in essere da parte di una delle sue istituzioni che, nel caso in esame, risultava essere la Commissione europea.
In definitiva occorre far accertare e/o provare che:
a) l’UE è imputabile del fatto illecito posto in essere da una delle sue istituzioni;
b) le norme europee attribuiscano diritti ai singoli;
c) la violazione sia grave e manifesta dei poteri discrezionali dell’istituzione;
d) il nesso causa effetto tra il fatto illecito e il danno.
E qui inevitabilmente comincia l’irto cammino di giudici e avvocati nell’individuare fatti e prove delle quattro condizioni illustrate, piaccia o meno, è così che vanno le cose.
Detto questo vediamo di trarre le conclusioni sull’argomento, che non vogliono certo essere definitive ma una semplice fotografia di come stanno al momento le cose.
In primo luogo, emerge che l’unione europea dopo il Caos vaccini dimostra ancora una volta di non brillare per capacità amministrative.
In secondo luogo, ai risparmiatori oramai esausti e smarriti a fronte di una ridda di notizie altalenanti sulla loro sorte c’è da dire che siamo di fronte a uno spiraglio che di fatto riapre la partita di una riforma profonda del sistema bancario, ma il consiglio al momento è quello di lasciar approfondire bene la materia prima di gettarsi a capofitto in una nuova crociata onde evitare un’altra Caporetto. Non c’è n’è davvero bisogno.
Avv. Fulvio Cavallari
Avv. Fulvio Cavallari
- Diritto Civile
- Diritto Commerciale
- Diritto Bancario
- Diritto dei Mercati Finanziari
- Collegi Sindacali
Via G. Morgagni, 30
35121 Padova (PD)