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STORIE DI FIDUCIA TRADITA DAI BOND ARGENTINI AI DIAMANTI: ANALISI DI UN SISTEMA BANCARIO IN PIENA CRISI

Venerdì, 15 Novembre 2019

STORIE DI FIDUCIA TRADITA
DAI BOND ARGENTINI AI DIAMANTI: ANALISI DI UN SISTEMA BANCARIO IN
PIENA CRISI
Il rapporto tra i cittadini e gli Istituti bancari è (anzi, meglio dire era) uno dei capisaldi
della nostra società, una di quelle strutture inossidabili su cui si fonda (o meglio, si
fondava) l’intera economia del paese.
Dal boom economico degli anni ’60 sino al finire degli anni ’90 la banca ha avuto un
ruolo essenziale nello sviluppo del paese, dove per banca si intendeva non tanto e
non solo una società di capitali a scopo di lucro, ma quasi un Ente “statale”
intoccabile ed infallibile deputato ad erogare prestiti e finanziare le libere iniziative
economiche dei cittadini.
Ed il motore di tutto ciò, come del resto in ogni settore delle relazioni umane e
professionali, era la fiducia.
Negli anni ‘80 era impensabile anche solo dubitare che un Istituto bancario potesse
svolgere la propria attività in conflitto con l’interesse dei risparmiatori, al fine di trarne
un – a questo punto illecito – personale profitto.
Cosi come, del resto, era più facile vedere l’uomo su Marte che ipotizzare un
fallimento di una banca.
Ebbene, nel primo ventennio degli anni 2000 tutto ciò si è verificato e se analizziamo
con cura la situazione non si vedono prospettivo di un’inversione di rotta, ma pare
di trovarsi come la pallina sul piano inclinato che scivola sempre di più inarrestabile.
Negli anni ‘80 non esisteva nemmeno (se non in percentuale risibile) nei Tribunali il
contenziosa bancario, quello che negli ultimi 15 anni - tra usura, anatocismo, c.m.s.,
fideiussioni omnibus, violazioni TUF, e TUB, etc... - ha intasato moltissime corti di
merito sino a giungere recentemente al vaglio della Suprema Corte di legittimità,
ma, del resto, non esisteva nemmeno una normativa che prevedesse proprio la
regolamentazione di quelli che dovevano essere i principi cardine del rapporto
fiduciario tra risparmiatore e banca.
Di qui, la nascita nel 1993 del Testo Unico Bancario, poi nel 1998 del Testo Unico
della Finanza di cui al Dlgs n. 58 del 24/02/1998 e dei successivi Regolamenti
Consob (n. 11522/98, n. 16190/2007, n. 20397/2018) concernenti la disciplina degli
emittenti e degli intermediari, tutti a prescrivere e regolamentare gli obblighi cui
doveva attenersi l’intermediario finanziario, vale a dire agire principalmente con
trasparenza, competenza e correttezza nei confronti del cliente.

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Ed ancora, nel 2004, in concomitanza con l’emergere del dissesto dei BOND
Argentini, viene emanata la mitica “MIFID” sulla scorta delle Direttiva Europea
2004/39/CE, ora sostituita dalla cosiddetta MIFD II, altro cardine normativo ideato
per tutelare il risparmiatore nelle sue adeguate scelte di investimento.
Il legislatore sente cioè l’esigenza di normare quello che dovrebbe essere un
principio cardine del rapporto fiduciario in ogni rapporto professionale, del resto
comunque sempre previsto dall’art. 1375 del codice civile.
E questo è un messaggio positivo per i risparmiatori ed i nostri lettori: la legge tutela
il cittadino, ma occorre rendersi conto di essere portatori di quei diritti che sono
sanciti dal un norma: per farlo occorre qualcuno che informi correttamente i cittadini.
E dal 2004 in poi è una vera esclation di tempeste – anche giudiziarie - che vanno
a distruggere, oltre che le risorse dei cittadini coinvolti direttamente nei vari tracolli,
il rapporto fiduciario tra cliente ed Istituto bancario.
Dopo la vicende Bond Argentini, CIRIO e PARMALAT, ecco Il crac delle Lehman’s
Brothers nel 2008, con le Corti di merito che accolgono le doglianze dei risparmiatori
proprio in ragione della violazione dei principi del T.U.F. in capo agli intermediari
finanziari, la vicenda dei leasing “truccati” di HYPO ALPE ADRIA BANK, tra il 2006
ed il 2010, dove la Procura di Udine rinvia a Giudizio i vertici della banca per “truffa
ed associazione a delinquere ex artt. 416 e 640 cp ” (vedi decreto di rinvio a Giudizio
GUP Dott. Florit nel 4210/2013 R.G.N.R., n. 5386/2013 R.G.G.I.P. – Tribunale di
Udine) a danno di migliaia clienti, definita dal predetto GUP Dott. Florit “una delle
truffe colossali mai viste in Italia”.
Sino ai giorni nostri con la nota vicenda del crac delle Banche Venete e la
Liquidazione Coatta Amministrativa decisa dal Governo per salvare le migliaia di
posti di lavoro, salvo poi inventarsi il salvagente del F.I.R. di cui al recente Decreto
legge dell’agosto scorso per addolcire la pillola di chi ha perso tutto, ma che per
molti, ovviamente, suona come una beffa.
Il mondo, quindi, è rovesciato.
La banca non è più quel soggetto giuridico in-fallibile (anche, proprio, nel senso
giuridico della locuzione), affidabile, indiscutibile.
E’ divenuta negli ultimi anni una delle tanate società a scopo di lucro in pieno
dissesto finanziario, perché se applicassimo al 90% degli Istituti di Credito i principi
della legge Fallimentare, dovrebbero tutte portare i libri in Tribunale.
Ma non si può, non lo permette la società, l’economia del paese.

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Nel veneto, come è noto a tutti, non si contano le centinaia di filiali chiuse in tutti i
quartieri, cosi come non si contano le migliaia di risparmiatori (famiglie, imprese,
artigiani, etc...) truffati dalle banche venete e dalla vicenda dei diamanti, ma il vero
danno, oltre ai patrimoni ed ai capitali andati in fumo, è quello, per certi versi ancor
più grave, della fiducia verso la banca come Istituto: smarrita, tradita e ora
difficilmente recuperabile.
Non per caso, del resto, è nata una Associazione specifica a difesa degli Utenti dei
Servizi bancari e finanziari, organismo impensabile negli anni ’80 che ora ha proprio
lo scopo di assistere coloro che si sentono e sono oggettivamente stati raggirati
dagli Istituti di Credito
Quale futuro a questo punto per il rapporto tra il cittadino e la banca?
L’unica soluzione è quella di colmare il punto nodale del rapporto tra banca e cliente,
cioè quell’asimmetria informativa che da sempre ha reso inevitabile per il cittadino
medio – ovviamente ignaro di competenze idonee a comprendere il significato di un
derivato, piuttosto che di un fondo bilanciato, cosi come di un titolo illiquido –
decidere di fidarsi ciecamente delle informazioni (spesso, ovviamente, distorte
perchè finalizzate a fare gli interessi della banca) che venivano inviate.
Ecco, la fiducia non deve più essere cieca, ma fondata su di un rapporto di
conoscenze e competenze non più asimmetrico, bensì il più possibile allineato tra
cliente e banca.
Tra chi chiede un servizio e chi lo offre.
Obiettivo, questo, raggiungibile non certo tramite il ricorso al sapere superficiale di
google (ahimè tanto “ricercato” sul web in questi anni) ma unicamente solo tramite
il ricorso, da parte di tutti gli utenti, alla consulenza di professionisti preparati e
competenti nella materia, i soli che possono, appunto, colmare questo gap
informativo/culturale/conoscitivo ed aiutare i clienti a comprendere la natura dei
servizi proposti dalla banca, per decidere, questa volta con consapevolezza, quale
direzione dare alle proprie scelte.

Avv. Michele Scandola

  • Diritto Civile (Stragiudiziale e Giudiziale)
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  • Diritto Fallimentare
  • Diritto Bancario e dell'Intermediazione Finanziaria

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