Skip to main content

LA PROBLEMATICA DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI SOTTOSCRITTI SU MODULI NON AGGIORNATI

Giovedì, 16 Aprile 2020

Se avete sottoscritto dei buoni postali fruttiferi nel periodo compreso tra il 1 luglio 1986 e il 23 giugno 1997, ovvero i buoni della serie “Q”, “R” ed “S”, di solito con durata trentennale, può capitare che al momento di incassarli Poste vi riconosca una somma di gran lunga inferiore a quella risultante dai Vostri calcoli effettuati sulla base delle tabelle riportate a tergo dei buoni stessi.

Ciò può essere dovuto a due motivi, connessi alle problematiche che si profilano anche in sede giudiziaria e che, sino ad ora, sono state risolte in maniera diametralmente opposta dalla giurisprudenza (la prima a favore di Poste Italiane, la seconda dei risparmiatori). La prima situazione riguarda i bfp relativi alla serie “P/O” sottoscritti in data antecedente al giugno del 1986, i quali prevedevano alla data della loro sottoscrizione un tasso di interesse prestabilito, poi ridotto unilateralmente in forza di un decreto ministeriale del Tesoro del 13.06.1986, denominato “Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”. La riduzione dei rendimenti dei buoni non è stata di poco conto, considerato che i tassi stabiliti all’atto della stipula dei bpf risultavano dimezzati rispetto alle condizioni originariamente pattuite. Come ormai noto, la giurisprudenza ormai consolidata (su tutte v. Cass. Civ. S.U. n. 3963/2019) ha chiarito che detta modifica unilaterale deve reputarsi pienamente legittima atteso che i buoni postali fruttiferi non possono reputarsi titoli di credito ai sensi degli artt. 1992 c.c. e s.s., trattandosi di documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. con la conseguenza che, quindi, che Poste Italiane può legittimamente rifiutarsi di rimborsare i buoni postali della serie P/O nella misura riportata sul titolo se sottoscritti in data antecedente al citato D.M. 13.06.1986, dovendosi applicare i rendimenti di entità inferiore previsti dal menzionato decreto ministeriale.

La seconda questione, che è quella che più interessa in quanto risolta dalla giurisprudenza dominante a favore dei consumatori, riguarda invece la nuova serie di buoni fruttiferi postali “Q” emessi nel periodo successivo all’entrata in vigore del D.M. 13.06.1986. Il problema si è posto in quanto Poste Italiane, nella maggior parte dei casi, soprattutto per i buoni emessi a breve distanza dall’emanazione del d.m. del 1986, ha continuato ad utilizzare i vecchi moduli di bfp della serie “P”, anche per i buoni di nuova emissione della serie successiva al decreto ministeriale del 1986, ignorando la sopravvenuta riduzione dei rendimenti disposta dal citato d.m. Con ogni probabilità, per ragioni di mera economia, si è voluto utilizzare tutti i moduli residui della precedente serie “P” di buoni fruttiferi fino al loro totale esaurimento, con la conseguenza che si sono creati rilevanti problemi interpretativi in riferimento alle condizioni di rimborso applicabili. In particolare, sui vecchi moduli che riportavano ancora la descrizione delle più vantaggiose condizioni della precedente serie “P”, sono stati apposti i timbri della nuova serie “Q”, nel (vano) tentativo di evitare equivoci in ordine all’appartenenza del titolo alla serie più recente ma non è stato disposto alcunché circa l’entità degli interessi da applicare negli ultimi dieci anni del titolo ossia dal 20° al 30° anno. Dunque, per Poste Italiane, l’assenza di diverse indicazioni implica l’automatica applicazione dei tassi indicati nel D.M. 13.06.1986, anche per quanto riguarda gli ultimi dieci anni di vita del buono ma così non è in quanto anche la giurisprudenza maggioritaria, chiamata a dirimere la presente vicenda, sino ad ora ha aderito alla tesi dei risparmiatori in forza del principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo che, qualora venga emesso quando è già in vigore una determinata normativa che ne disciplina i tassi, deve essere emesso con i tassi già aggiornati a quella normativa (e non indicare tassi precedenti inducendo in errore chi lo sottoscrive).

Per effetto di quanto sopra, si sono registrate numerose pronunce sia da parte dell’autorità giudiziaria che dell’Arbitro Bancario Finanziario che, in pratica, hanno costretto Poste Italiane al rimborso dei buoni della serie Q, secondo i tassi di riferimento del vecchio corso P in relazione agli interessi applicabili negli ultimi dieci anni (dal 21° al 30° anno).

In conclusione, se possedete buoni di serie successive all’entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, qualora Poste vi abbia fatto sottoscrivere il buono ancora sui “vecchi” moduli della precedente serie, avete diritto ad ottenere il rimborso in base ai più elevati rendimenti della serie “P” per quanto interessa gli ultimi dieci anni di vita del titolo.

Pertanto, se avete necessità di procedere comunque all’incasso dei buoni postali fruttiferi ma volete verificare se i rendimenti che Poste vi riconosce sono corretti, rivolgetevi alle nostre sedi Adusbef che vi indicheranno come procedere correttamente all’incasso senza, tuttavia, perdere la possibilità di chiedere successivamente i maggiori rendimenti a Voi spettanti ma non riconosciuti da Poste.

Avv. Elisabetta D'Este

  • Risarcimento danni per truffe on-line: sottrazione fraudolenta di somme dal conto corrente (phishing – smashing – vishing)
  • Responsabilità risarcitoria negli investimenti bancari (negoziazione per conto del cliente e nel trading on-line)
  • Risarcimento danni per colpa medica
  • Risarcimento danni derivante dalla violazione del Codice del Consumo
  • Gestione stragiudiziale delle posizioni debitorie problematiche di privati e imprese con Banche, Finanziarie e altri Enti
  • Assistenza nelle procedure esecutive mobiliari, immobiliari e concorsuali
  • Recupero coattivo, stragiudiziale e giudiziale, di crediti insoluti di imprese e di privati

    Via Industria n. 63
    30010 Camponogara (VE)

Contattaci per richiedere informazioni o ricevere un preventivo personalizzato

Il tuo browser non è aggiornato!

Aggiornalo per vedere questo sito correttamente. Aggiorna ora

×