Venerdì, 06 Settembre 2019
CRITICITA’ RISCONTRATE
- NEI DECRETI ATTUATIVI
- NEL SITO CONSAP PER FIR
- IL SISTEMA sorto con l’attivazione del portale di Consap RICHIEDE l’indicazione di elementi e la produzione di documenti eccessivi, ultronei, IN CONTRASTO CON LA LETTERA DELLA LEGGE.
Difatti, la legge istitutiva del FIR, ossia la Legge di Bilancio 30.12.2018 n. 145, così come modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.» (GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26) del c.d. decreto Crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019) al comma 502, prevede che la Commissione verifichi esclusivamente (avverbio presente nel testo di legge) i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al medesimo comma, vale a dire:
solo IL POSSESSO da parte del richiedente l’accesso al FIR alla DATA DI MESSA IN LIQUIDAZIONE delle azioni ed obbligazioni subordinate.
Poiché successivamente non si potevano più effettuare transazioni, il requisito si sostanzia nel dimostrare di essere POSSESSORI ATTUALI
Per provare quindi tale requisito servirebbe solo
- O un estratto conto del dossier titoli di data antecedente la messa in liquidazione,
- O la dichiarazione della banca attualmente depositaria che attesti la attuale permanenza dei titoli in capo al richiedente, come da fac-simile inserito i primi giorni nel portale.
- per quanto riguarda il COSTO DI ACQUISTO, non deve essere provato dal richiedente!
Idem dicasi per L’INCASSO DI SOMME DERIVANTI DA ALTRE FORME DI INDENNIZZO, ristoro, rimborso o risarcimento:
difatti la legge stabilisce, al comma 500, che sia il Fondo Interbancario di tutela dei depositi a documentarlo, attraverso la collaborazione con il sistema bancario.
Detto prezzo inclusi gli oneri fiscali (requisito così modificato dalla legge di conversione, art. 2 lett. b), è peraltro desumibile dal prezzo medio di carico moltiplicato per il numero di azioni indicate nel medesimo estratto conto del dossier titoli di cui sopra, ma non è corretto richiedere nche sia il richiedente il FIR a indicarlo.
Lo stesso valga per i singoli ordini di acquisto: richiedere che vengano singolarmente indicati ed allegati è ultroneo e ingiustificatamente gravoso.
Lo stesso DM 11.6.2019 ( il primo) , all’art. 6 co. 2, stabilisce che “ la Commissione tecnica acquisisce dalle Banche, dal FITD e dal FGD.BCC nonché dagli enti pubblici rispettivamente interessati i dati, le informazioni e i documenti inerenti la richiesta da parte degli istanti”
- Irragionevole prevedere che la domanda possa essere svolta solo attraverso il portale Consap e non, ad esempio, mediante invio di raccomandata, poiché moltissimi non posseggono o non sanno usare un computer. Bisognerebbe lasciare l’accesso al portale come facoltativo.
(Evidenziare -se ritenuto il caso- che l’eventuale eccepito “lavoraccio” di valutare il cartaceo è ampiamente remunerato: gli emolumenti destinati ai membri della commissione sono di 1,2 milioni all’anno per tre anni ( 133.333,00 euro all’anno per ogni membro) e alla segreteria di supporto ben altri 12,5 milioni di euro, soldi che vengono sottratti al Fondo per i risparmiatori, così come previsto dal nuovo comma 501 e dal comma 501-bis- il primo modificato ed il secondo introdotto con legge di conversione del D.L. crescita).
- Chiarire le modalità dei piani di riparto.
La legge di conversione ha tolto il termine semestrale di cui al precedente comma 501.
Dall’esame della legge, tenuto conto dei criteri di priorità di certe classi, apparirebbe logico effettuare i primi piani di riparto successivamente alla scadenza dei 180 giorni, ma questa circostanza non è chiara. Notizia di stampa qualificata ( IlSole24Ore) hanno affermato che i primi che depositano saranno i primi ad essere pagati, e solo fino a che il Fondo ha denaro. Ciò ha creato allarmismi e preoccupazioni. Necessità di chiarire ai risparmiatori se le liquidazioni degli indennizzi avverranno dopo i 180 giorni per consentire al Mef di verificare la sufficienza dei fondi o se la Commissione inizierà a liquidare durante la pendenza del termine e se le liquidazioni avverranno in ordine cronologico
- il portale richiede la produzione di documenti non previsti nella normativa di riferimento. La legge istitutiva del FIR prevede, infatti, che la Commissione verifichi esclusivamente il possesso da parte del richiedente delle azioni ed obbligazioni subordinate alla data di messa in liquidazione. Poiché successivamente a tale data non era possibile effettuare transazioni, il requisito si sostanzia nel dimostrare di essere possessori attuali. Per provare quindi tale requisito sarebbero sufficienti o un estratto conto del dossier titoli di data antecedente la messa in liquidazione o la dichiarazione della banca depositaria che attesti la attuale permanenza dei titoli in capo al richiedente, come da fac-simile inserito i primi giorni nel portale. La normativa, quindi, non richiede che sia l’avente diritto a dover provare il costo di acquisto né l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento. Si ritiene, pertanto, che la richiesta di allegare documentazione a riprova sia ultroneo e ingiustificatamente gravoso.
- insufficiente spazio per l’invio dei documenti necessari. Ad oggi, il portale prevede la possibilità di caricare documenti con dimensione massima di 1 MB. Questa impostazione del sistema rende la procedura particolarmente difficile se non impossibile in quanto la documentazione richiesta, soprattutto agli investitori che non possono usufruire della procedura semplificata, è complessa, i file molto “pesanti” e, spesso, l’ottimizzazione del formato pdf non è sufficiente a rientrare nel limite di dimensione. Il risparmiatore potrebbe avere sia obbligazioni che azioni di più banche diverse, a questo punto anche l’allegato con 1md non è sufficiente per ogni tipologia di acquisto.
Soluzione : aumentare tutti i campi a 5mb, e consentire di inserire sotto ogni strumento finanziario i documenti relativi all’acquisto.
Titolarità domanda (cointestatari del dossier e successori)
- La percentuale di possesso in caso di due cointestatari di cui solo uno abbia fatto l’acquisto è 100% e la domanda la fa solo uno dei cointestatari o la domanda la fanno entrambi i cointestatari ciascuna parte di proprietà come avveniva per il FDS?
- Necessità di precisare se la domanda debba essere inoltrata da i due cointestatari del dossier titoli se il titolo è stato acquistato da uno solo dei cointestatari e quindi se il cointestatari possa presentarla per l’intero importo come titolare unico del titolo . Chiarire se il cointestatario va citato o meno e se i requisiti del rimborso automatico vanno tarati solo sul richiedente
- Le istanze di soggetti che hanno acquistato da terzi necessita dell’allegazione degli acquisti anche dei terzi ?
- chi ha ereditato le azioni prima della messa in liquidazione deve essere indicato come acquirente o come successore? E che valore di azioni va inserito?
- Bisogna depositare la dichiarazione di successione per azioni del defunto ? la faq parla di fac-simile di dichiarazione sostitutiva da scaricare dal portale, si può allegare la dichiarazione sostituiva ed unire la dichiarazione di successione è necessario depositare il modello 101 ?
Rischio di dichiarazione mendace nelle autocertificazioni.
- Nel corso della procedura di inserimento della domanda, il sistema richiede di dichiarare se si ha un reddito inferiore ai 35.000 euro o se si ha un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro. Nel caso in cui si risponda sì alla prima domanda, non è necessario né possibile dichiarare nulla in merito al patrimonio mobiliare. Il grave problema si riscontra quando, completata la domanda, il sistema produce la stampa da sottoscrivere, scansionare e inviare sempre tramite il portale. Ebbene, nella dichiarazione viene automaticamente attestato che l’investitore con reddito inferiore a 35.000 euro ha anche una consistenza patrimoniale mobiliare inferiore a 100.000 euro. Sottoscrivendo la dichiarazione, di fatto, l’investitore si potrebbe trovare, suo malgrado, a presentare una falsa attestazione nel caso in cui il suo patrimonio, al contrario, sia superiore al limite indicato.
- Incongruenza tra spunte e riepilogo dichiarazione sia in caso di indennizzo automatico che di non possesso dei requisiti per l’indennizzo automatico Fir indennizzo automatico - Il form non consente di spuntare “NO” se si spunta “si” su un requisito per l’accesso automatico, ciò causa nella generazione del pdf una dichiarazione di due “SI” su entrambi nonostante che se ne è spuntato solo uno e poi nella redazione finale della domanda da firmare non vi è alcun modo per precisare il possesso solo di uno dei due requisiti, essendo prodotta solo una stringa in cui si riferisce che l’istante ha dichiarato il possesso dei requisiti per l’accesso automatico, si chiede come si deve procedere sul punto. Se il risparmiatore clicca SI su uno dei due requisiti l'altro non si puo' cliccare neanche con il NO, però nel riassunto delle dichiarazioni quello non cliccato compare con il Si nonostante che non è stato cliccato nulla e poi nel pdf generato vi è solo l'attestazione di aver fatto la dichiarazione dei requisiti automatici, ma non si precisa quale dei due requisiti è stato dichiarata e poichè nel riassunto risultano erroneamente cliccati entrambi i requisiti la dichiarazione non corrisponde alle spunte iniziali - Soluzione : oggi per coloro che hanno diritto a rimborso automatico la dichiarazione è corretta nella fase riassuntiva delle dichiarazioni prima di generare il pdf della domanda
- Per coloro che non hanno diritto al rimborso automatico invece se si bassa uno dei due requisiti l’altro non lo si può barrare, ma potrebbe sussistere la possibilità che il soggetto li abbia entrambi e quindi bisogna prevedere che si possa barrate entrambi i requisiti con un si e con un no o con due si o con due no, per cui le dichiarazioni riassuntive prima di produrre il pdf devono essere corrispondenti alla dichiarazione anche duplice resa, poiché ove si verificasse che per qualche motivo uno dei due requisiti alla verifica non sussiste almeno il risparmiatore rimane dentro la procedura per l’altro requisito, oggi invece rischia di perdere il diritto all’indennizzo perché il portale non consente di dichiarare entrambi i requisiti
Strumento finanziario
- Ove il risparmiatore abbia sia azioni che obbligazioni di banche diverse, deve caricare più strumenti finanziari , come indica il complessivo di ogni strumento finanziario, acquistato in più tempo con più mandati di acquisto ?
- Ove il codice isin è diverso se sono azioni ordinarie, azioni di aucap e obbligazioni convertibili poi convertite e la banca depositante consegna solo un codice isin nell’attestazione, come si inseriscono i diversi acquisti con codice isin diversi al quello finale attestato dalla banca ( es. banca marche in caso di aumento di capitali gratuito aveva un codice diverso da quello a pagamento, le azioni gratuite non vanno dichiarate ?)
- Se non si è in possesso del dossier titoli dopo ogni acquisto o addirittura dell’affrancamento non si hanno tutti i codici giusti. E’ possibile inserire solo quello delle azioni ordinarie per tutti gli acquisti? O bisogna dichiarare solo le azioni possedute in seguito ad acquisto ? l’affrancamento non va dichiarato seppure è stato pagato e confluisce sul complessivo di possesso finale di azioni ? come regolarci con l’affrancamento ?
- Data di acquisto. REQUISITO RICHIESTO INUTILMENTE AI FINI DELL’INDENNIZZO
Ad ogni modo, qual è la data di acquisto quella sull’ordine o quella indicata sul fissato bollato come data di conferimento del mandato ? Viene richiesta la data di acquisto. La data che si trova sull’ordine di acquisto e quella che si trova sull’estratto della posizione azionaria non coincidono. Quale deve essere inserita? E come data valuta? Spesso non abbiamo i fissati bollati. Quale è il valore ed il prezzo della azioni affrancate ?
- Data di valuta. REQUISITO RICHIESTO del tutto INUTILMENTE AI FINI DELL’INDENNIZZO
Ad ogni modo, cosa indicare se non si ha fissato bollato ?
Prezzo DEVE ESSERE SUFFICIENTE IL PREZZO MEDIO DI CARICO RISULTANTE DAL DOSSIER TITOLI, COME TRA L’ALTRO INDICATO NELLE ISTRUZIONI DEL PORTALE
Per il prezzo di acquisto con oneri fiscali senza fissato bollato o bonifico non abbiamo questo dato, come lo inseriamo? Cercando in Internet il valore delle azioni si trova fino ad una certa data (gli acquisti degli anni 80 per esempio non si trovano) e capita che non coincida con il prezzo effettivamente pagato?
- Rilevanza delle minusvalenze Necessità di precisare per gli azionisti come indicare le minus valenze subite nel tempo visto che le attestazioni finora rilasciate parlano solo di costo medio delle azioni senza prendere in alcuna considerazione le minus valenze individuali
- Rilevanza affrancamento ed aumento di capitale gratuito Necessità di precisare per gli azionisti come inserire l’affrancamento delle azioni se inserirlo come un acquisto oppure SE VA SEMPLICEMENTE RIMBORSATO IL PREZZO AFFRANCATO (COME SEMBRA Più CORRETTO)
. Necessità di precisare per gli azioni come inserire gli aumenti di capitale non a pagamento
Soluzione : sia la commissione tecnica a chiedere alle banche i prezzi medi di carico delle azioni , in quanto il consumatore non è in grado di desumerlo da alcuna documentazione
- Il valore nominale residuo ( 4 banche azzerate con messa in risoluzione – venete azzerate con messa in liquidazione) alla data di messa in liquidazione di azioni ed obbligazioni azzerate dalla messa in risoluzione è zero, ma il call center indica di mettere il valore nominale posseduto per le obbligazioni? Necessità di precisare se il valore nominale residuo delle obbligazioni subordinate delle 4 banche in risoluzione è 0,00 al momento della liquidazione coatta amministrativa, come conseguirebbe dal provvedimento di risoluzione o se il valore da indicare è comunque il volume di obbligazioni possedute al momento della risoluzione, come il call center suggerisce di inserire il valore nominale alla messa in risoluzione ossia il valore prima dell’azzeramento e come è stato fatto dai risparmiatori su indicazione del call center e comunque si segnala che ove fosse da indicare 0,00 perché al momento della messa in liquidazione a dicembre 2015, i titoli erano già stato azzerati dal provvedimento di messa in risoluzione e i risparmiatori non abbiano indicato 0,00 , ma il valore nominale alla messa in risoluzione esso venga ritenuto corretto, visto che il sito non consentiva di differenziare tra messa in liquidazione e messa in risoluzione per le 4 banche
- Quale è il valore nominale residuo alla data di liquidazione? Prima che fallisse il valore delle azioni era arrivato a 0,10. Bisogna inserire 0,10xn° di azioni oppure O?
- il valore nominale residuo alla data di liquidazione della banca come deve essere indicato, da quanto dice il call center deve essere pari alla quantità residua, ma evidenzio che per le 4 banche andate in risoluzione il 22/11/15 l'azzeramento delle obbligazioni e delle azioni è avvenuto il 22/11/15 e poi solo il 15/12/15 è stata disposta con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa, quindi alla data di liquidazione della banca il valore delle azioni e delle obbligazioni era pari a 0,00. Oramai sembra di capire che invece vada indicato per le obbligazioni subordinate il valore nominate posseduto al momento della risoluzione che corrispondente alla quantità posseduto al momento della liquidazione. Invece per le azioni va indicato il costo medio che dichiara la banca nell'attestazione che ancora non produce in mancanza di un modello disponibile sul vs sito. il modello inizialmente disponibile è stato poi tolto ed oggi non vi è più un vs. modello e le banche non rilasciano ancora alcuna attestazione su modelli concordati.
- Cosa devono indicare gli obbligazionisti subordinati delle 4 banche risolte come valore nominale residuo ?
- Cosa devono indicare gli azionisti come valore nominale residuo sia per le 4 banche che per le banche venete ?
Prova dell’acquisto e attestazione
(NEL CASO DENEGATO IN CUI NON SI DOVESSE RESETTARE ILK SISTEMA PREVCEDENDO SOLO IL DOSSIER TITOLI)
- La prova dell’acquisto richiede la produzione di tutti gli ordini di acquisto o è sufficiente l’estratto del dossier titoli o addirittura la lettera di cancellazione dal monte titoli ?
- Ove la banca non inoltri i documenti richiesti e l’attestazione nei 30 giorni, BISOGNA PREVEDERE LA POSSIBILITA’ DI ALLEGARE la lettera di richiesta invece che i documento.
- Ove la banca non inoltra l’attestazione nei 30 giorni cosa puo’ fare il risparmiatore, visto che le banche stanno facendo compilare la richiesta di attestazione senza rilasciare alcuna ricevuta con la data della richiesta e quindi senza la prova del dies a quo?
- L’attestazione di continuato possesso con l’indicazione del prezzo medio di carico ed il prezzo fiscale delle azioni va carica anche tra i documenti comprovanti le violazioni massive?
- Il risparmiatore che ha comprato presso la banca emittente e poi trasferito i titoli deve farsi fare l’attestazione sia dall’emittente che dalla banca attualmente depositante? Molti risparmiatori hanno trasferito il dossier prima della messa in risoluzione o della dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, quindi necessitano di due attestazioni?
- Quale modello si può usare per l’attestazione da parte della banca ?
- Ove la banca non conserva più la documentazione relativa agli acquisti poiché di oltre 10 anni orsono come può il risparmiatore che deve dimostrare la violazione massiva supplire alla carenze documentali che la banca non può consegnare ?
Soluzione : Creazione di un modulo che sostituisca la copia dei mandati di acquisto e dei fissati bollati per dimostrare le violazioni massive nei casi in cui gli acquisti sono più vecchi di 10 anni e le parti e la banca non può reperire i documenti cartacei relativi agli acquisto come fare ?
- Necessità di chiarire quali documenti e provvedimenti si ritengono indispensabili da produrre a cura del risparmiatore per provare le violazioni massive soprattutto per le obbligazioni subordinate delle banche in risoluzione
- Necessità di metter a disposizione del risparmiatore le istruzioni operative che in modo chiarito, come è avvenuto nel passato per il Fondi di solidarietà gestito dal FITD
- La banca fornisce solo i documenti e non l’attestazione il risparmiatore ha diritto ad indennizzo automatico, deve caricare tutti i documenti senza attestazione ?
- Per il risparmiatore che deve provare le violazioni massive tra i documenti prova del possesso e dell’acquisto puo’ caricare anche l’attestazione della banca ?
- Tra i documenti che provano l’acquisto è sufficiente allegare l’estratto della posizione azionaria?
- Cause pendenti Necessità di indicare con precisione i dati che si richiedono sulle cause pendenti : tipo di azione ed autorità o solo autorità (es. ammissione al passivo di banca veneto liquidazione coatta amministrativa - Tribunale di Treviso R.g. 186/17)
- Tra le procedure pendenti va inserita la domanda di insinuazione al passivo? LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE nel procedimento penale nei confronti dei vertici di Bpvi dove Bpvi in lca è chiamata come responsabile civile, ovvero va semplicemnete indicato che c’è questo procediemnto?
Transazioni e rimborsi
- TOGLIERE QUESTA RICHIESTA, PERCHE’ LA LEGGE ISTITUTIVA – ART. 500 LEGGE BILANCIO- dice che sia il FIDT A DOCUMENTARE COSTO DI ACQUISTO ED EVENTUALI RIMBORSI Per chi ha firmato la transazione bisogna allegare l’accordo transattivo e anche il bonifico? t
Violazioni massive
- Necessità di chiarire quali documenti e provvedimenti si ritengono indispensabili da produrre a cura del risparmiatore per provare le violazioni massive
Soluzione a mero titolo esemplificativo :
obbligazioni 4 banche in risoluzione :
prova violazione massive : contratto quadro – informativa sui rischi in generale - dossier titoli alla data di acquisto – mifid/scheda cliente / questionario appropriatezza – se consegnato scheda prodotto – commissione d’inchiesta – sanzioni consob
prova del possesso al momento della messa in liquidazione : attestazione della banca emittente e depositante, dossier titoli al 31-12-15,
prova del possesso al momento della presentazione della domanda : attestazione della banca depositante, dossier titoli al 30-06-19, comunicazione cancellazione titolo dal monte titoli
prova dell’acquisto : mandato di acquisto, fissato bollato dossier titoli prima dell’acquisto e dopo l’acquisto, midif, documenti sui rischi in generale e contratto quadro, provvedimento di azzeramento per la messa in risoluzione
NB TUTTE QUESTE PROVE E QUESTE PRODUZIONI DIVENTANO INUTILI laddove si voglia accogliere la richiesta di ritenere sufficiente – come previsto dalle legge- un dossier titoli attuale in cui risultino depositate le azioni di cui si chiede il rimborso.