Lunedì, 06 Aprile 2020
Oramai è noto a tutti come la grave emergenza sanitaria sta condizionando le
singole attività anche quelle più personali quale il diritto di libera circolazione
negli spostamenti di tutti noi, con l’impossibilità di effettuare tra le altre cose
viaggi e vacanze prenotate prima della dichiarata emergenza nonché di
decidere, in questo momento, una data futura certa per il loro rinvio.
Il Governo è intervenuto in materia con il DL 2/3/2020 n. 9. stabilendo il diritto
del consumatore al rimborso per l’annullamento di viaggi (anche scolastici),
vacanze e pacchetti turistici sovrapponendosi così alla già prevista normativa
dal codice del turismo. La normativa governativa, infatti, pur prevedendo il
diritto al rimborso del consumatore in caso di annullamento pone a favore del
tour operator/compagnia aerea l’opzione di scelta che secondo il codice del
Turismo invece era del consumatore.
Alternativamente, perciò, il Tour Operator potrà offrire un pacchetto sostitutivo
di qualità equivalente o superiore da usufruire entro un anno oppure il rimborso
della somma versata dal consumatore, entro 15 giorni dalla richiesta.
Il consumatore NON potrà quindi opzionare alcuna scelta, e dovrà quindi subire
la decisione con compromissione della sua libera scelta di come investire il
proprio denaro; ancora, il voucher eventualmente emesso dall’operatore
turistico avrà, all’evidenza, una durata minore di un anno, atteso che ancora
non sappiamo la durata delle misure restrittive in vigore e non sappiamo né
quando saranno revocate e neppure con quali modalità eventualmente saranno
allentate.
La ratio della normativa governativa risiede nel contemperamento degli
interessi economici tra consumatori e operatori turistici che pure si trovano
arrestati nelle loro attività con conseguente assenza di liquidità tale per
permettere rimborsi a tutti i viaggiatori, pena l’insolvenza di moltissime realtà
economiche.
Allora, è auspicabile un prossimo intervento almeno a livello nazionale, da
contemperarsi con la normativa europea, affinchè, se equamente si vogliono
salvaguardare le attività turistiche da pesanti ripercussioni economiche a
catena, il consumatore non debba essere vittima di pratiche scorrette nelle
richieste di rimborso.